Per l'applicabilità del foro del consumatore, non rileva la natura del contratto, autonomo o accessorio, bensì la qualificazione del garante come "consumatore".
Pubblicato il 10/01/21 00:00 [Doc.8517]
di Redazione IL CASO.it


Ciò che è determinante, per l'applicabilità del foro del consumatore, non è la natura del contratto, autonomo o accessorio, ma è la qualificazione del garante come "consumatore", secondo il criterio oggettivo stabilito dall'art. 2, lettera b), Direttiva 93/13 e dal decreto legislativo ( art. 33.2 lettera u d.lgs. 206/2005).

È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste abbiano agito.

[Nel caso di specie, è stata negata la qualità di consumatore - perché non aveva agito per scopi estranei alla sua attività professionale - a chi, al momento della stipula della polizza fideiussoria, era detentore di significative quote sociali e rivestito cariche di amministrazione della società garantita.]


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