Una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere il reato di contrabbando aggravato, ma appartenente a un terzo in buona fede, è in contrasto con il diritto dell'Unione
Pubblicato il 16/01/21 00:00 [Doc.8539]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 4/21
Lussemburgo, 14 gennaio 2021

Sentenza nella causa C-393/19 Okrazhna prokuratura - Haskovo e Apelativna prokuratura - Plovdiv/OM

Inoltre, il proprietario del bene confiscato deve disporre di un effettivo mezzo giuridico di tutela contro tale misura OM era impiegato come conducente di un autoarticolato per il trasporto internazionale da una società di trasporti con sede in Turchia, per compiere il tragitto dalla Turchia in Germania.
L'11 giugno 2018, egli ha accettato la proposta che gli era stata fatta di trasportare illegalmente in Germania, a bordo del trattore stradale utilizzato per i suoi tragitti, dietro corrispettivo, circa 3 000 monete antiche. Dopo aver attraversato la frontiera tra la Turchia e la Bulgaria, OM è stato sottoposto a un controllo doganale che ha permesso di scoprire le monete occultate nel trattore stradale.
Nel corso dell'indagine, la società turca ha chiesto la restituzione del trattore stradale e del semirimorchio, facendo valere che essa non era collegata in alcun modo al reato e che la restituzione di tali beni non avrebbe ostacolato l'indagine. Tale domanda è stata respinta.
Il 22 marzo 2019, OM è stato condannato dall'Okrazhen sad Haskovo (Tribunale regionale di Haskovo) per contrabbando doganale aggravato. A seguito di tale condanna, le monete e il trattore stradale sono stati confiscati a favore dello Stato bulgaro. Il semirimorchio, non direttamente connesso alla commissione del reato, è stato restituito alla società turca.
L'Apelativen sad - Plovdiv (Corte d'appello di Plovdiv, Bulgaria), investito di tale controversia in appello, chiede alla Corte di giustizia se gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ostino alla normativa bulgara applicabile nel caso di specie, che prevede la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere un reato di contrabbando, anche se questi ultimi appartengono a un terzo in buona fede - nella specie il datore di lavoro dell'autotrasportatore che ha commesso il reato - , e non consente a tale terzo di esporre il proprio punto di vista.
Con l'odierna sentenza, la Corte rileva, anzitutto, che la confisca degli strumenti utilizzati per commettere un reato punibile con una pena privativa della libertà per un periodo superiore a un anno è disciplinata dal diritto dell'Unione, in particolare dalla decisione quadro 2005/2121 .
Quest'ultima si applica anche alla confisca di beni appartenenti a terzi ed esige, in particolare, che i diritti dei terzi siano tutelati quando essi sono in buona fede. In tale contesto, sottolinea la Corte, occorre tener conto del diritto di proprietà garantito all'articolo 17 della Carta. Tale diritto può essere sottoposto a limitazioni che devono rispondere effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e che non costituiscano un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito. La Corte rileva che lo scopo perseguito dalla normativa bulgara consiste nell'impedire l'importazione illecita di merci nel Paese. Tuttavia, poiché la confisca colpisce un terzo in buona fede, che non sapeva e non poteva sapere che il suo bene era stato utilizzato per commettere un reato, siffatta confisca costituisce, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto di proprietà di quest'ultimo. La normativa non rispetta pertanto il diritto di proprietà garantito all'articolo 17 della Carta.
La Corte conclude, pertanto, che una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede, è in contrasto con il diritto dell'Unione.
Riguardo al diritto di ricorso del proprietario dei beni confiscati, la Corte ricorda che la decisione quadro 2005/2012 prevede l'obbligo a carico di ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie ad assicurare che le persone colpite dalla confisca degli strumenti e dei proventi di reati dispongano di effettivi mezzi giuridici di tutela per preservare i propri diritti. Inoltre, l'articolo 47 della Carta prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Ne risulta che un terzo, cui è stato confiscato un bene, deve poter contestare la legittimità di tale misura al fine di recuperare tale bene qualora la confisca non sia giustificata.
Secondo le indicazioni fornite dall'Apelativen sad - Plovdiv, un siffatto diritto di ricorso non è previsto dal diritto bulgaro.
La Corte considera quindi che una normativa nazionale che consente la confisca, nell'ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale persona estranea al reato disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela, è in contrasto con il diritto dell'Unione.


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