Uno Stato membro della zona euro può obbligare la sua amministrazione ad accettare pagamenti in contanti, ma può anche limitare tale possibilità di pagamento per un motivo d'interesse pubblico
Pubblicato il 28/01/21 08:18 [Doc.8581]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 8/21
Lussemburgo, 26 gennaio 2021

Sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19 Johannes Dietrich e Norbert Häring / Hessischer Rundfunk

Uno Stato membro della zona euro può obbligare la sua amministrazione ad accettare pagamenti in contanti, ma può anche limitare tale possibilità di pagamento per un motivo d'interesse pubblico

Una siffatta restrizione può essere giustificata, in particolare, quando il pagamento in contanti può comportare un costo irragionevole per l'amministrazione a causa del numero molto elevato di contribuenti

Due cittadini tedeschi, soggetti al versamento del canone radiotelevisivo nel Land dell'Assia (Germania), hanno proposto allo Hessischer Rundfunk (organismo radiotelevisivo dell'Assia) di poter pagare tale canone in contanti. Invocando il suo regolamento sulla procedura di pagamento dei canoni radiotelevisivi, che esclude qualsiasi possibilità di pagare detto canone in contanti 1 , lo Hessischer Rundfunk ha respinto la loro proposta e ha inviato loro avvisi di pagamento.
I due cittadini tedeschi hanno presentato ricorso contro tali avvisi di pagamento e la controversia è giunta dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania). Tale giudice ha rilevato che l'esclusione della possibilità di pagare il canone radiotelevisivo mediante banconote in euro, prevista dal regolamento sulla procedura di pagamento dello Hessischer Rundfunk, viola una disposizione del diritto federale, di rango superiore, la quale prevede che le banconote denominate in euro hanno un corso legale illimitato 2 .
Interrogandosi, tuttavia, sulla compatibilità di tale disposizione del diritto federale con la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il Bundesverwaltungsgericht ha adito la Corte in via pregiudiziale. Tale giudice ha altresì chiesto se il corso legale che hanno le banconote denominate in euro vietasse agli organismi pubblici degli Stati membri di escludere la possibilità di adempiere in contanti un'obbligazione di pagamento imposta da un'autorità pubblica, come avviene nel caso del pagamento del canone radiotelevisivo nel Land dell'Assia.
La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che uno Stato membro la cui moneta è l'euro può, nell'ambito dell'organizzazione della sua pubblica amministrazione, adottare una misura che obbliga quest'ultima ad accettare pagamenti in contanti o introdurre, per un motivo d'interesse pubblico e a determinate condizioni, una deroga a tale obbligo.
Giudizio della Corte In un primo momento, la Corte interpreta la nozione di «politica monetaria» nel cui ambito l'Unione dispone di una competenza esclusiva per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 3. Innanzitutto, la Corte precisa che tale nozione non si limita alla sua attuazione operativa, ma implica altresì una dimensione normativa volta a garantire lo status dell'euro in quanto moneta unica. Essa rileva poi che l'attribuzione di un «corso legale» 4 alle sole banconote in euro emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali sancisce il carattere ufficiale di tali banconote nella zona euro, escludendo che banconote diverse possano beneficiare di tale carattere. Al riguardo, essa aggiunge che la nozione di «corso legale» di un mezzo di pagamento denominato in un'unità monetaria significa che tale mezzo di pagamento, in generale, non può essere rifiutato in pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria. Infine, essa sottolinea che il fatto che il legislatore dell'Unione possa stabilire le misure necessarie all'uso dell'euro quale moneta unica 5 riflette l'esigenza di stabilire principi uniformi per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e contribuisce al perseguimento dell'obiettivo principale della politica monetaria dell'Unione, consistente nel mantenere la stabilità dei prezzi.
Di conseguenza, la Corte dichiara che solo l'Unione è competente a precisare il corso legale riconosciuto alle banconote denominate in euro. A tale riguardo, essa ricorda che, quando una competenza è attribuita all'Unione in via esclusiva, gli Stati membri non possono adottare o mantenere una disposizione rientrante in tale competenza, anche nel caso in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza esclusiva.
Ciò premesso, la Corte rileva che, per riconoscere o preservare l'effettività del corso legale delle banconote in euro, non è necessario imporre un obbligo assoluto di accettazione di tali banconote come mezzo di pagamento. Non è neppure necessario che l'Unione stabilisca, in modo esaustivo e uniforme, le eccezioni a tale obbligo di principio, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti.
Di conseguenza, la Corte conclude che gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono competenti a disciplinare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti mediante valuta denominata in tale moneta. Pertanto, uno Stato membro può adottare una misura che obbliga la sua amministrazione pubblica ad accettare pagamenti in contanti mediante tale valuta.
In un secondo momento, la Corte rileva che il corso legale delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro implica, in linea di principio, l'obbligo di accettarle. Tuttavia, essa precisa che tale obbligo può, in linea di principio, essere limitato dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, a condizione che tali restrizioni siano proporzionate all'obiettivo di interesse pubblico perseguito, il che comporta, in particolare, che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari.
A questo proposito, la Corte afferma che è effettivamente nell'interesse pubblico che i debiti di somme di denaro nei confronti delle autorità pubbliche possano essere onorati in un modo che non implichi per esse un costo irragionevole che impedirebbe loro di garantire i servizi forniti a costi inferiori. Pertanto, il motivo d'interesse pubblico relativo alla necessità di garantire l'adempimento di un'obbligazione pagamento imposta da un'autorità pubblica può giustificare una limitazione ai pagamenti in contanti, in particolare quando il numero di contribuenti nei cui confronti il credito deve essere recuperato è molto elevato.
Spetta, tuttavia, al Bundesverwaltungsgericht verificare se una siffatta restrizione sia proporzionata all'obiettivo di recupero effettivo del canone radiotelevisivo, in particolare alla luce del fatto che i mezzi legali alternativi di pagamento possono non essere facilmente accessibili a tutte le persone debitrici di quest'ultimo.


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