Liquidazione del Patrimonio del socio illimitatamente responsabile: sulla opportunità che la società richieda contestualmente l'apertura della procedura
Pubblicato il 09/03/21 00:00 [Doc.8766]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it.

Se il socio richiede in proprio la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, ove rivesta la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone non fallibile, appare opportuno richiedere l'integrazione ed estensione della procedura liquidativa anche nei confronti dell'ente, che potrà avvenire peraltro solo ad iniziativa della società stessa.

Pur a fronte del nuovo comma 7-bis all'art. 14-ter l. 3/2012 per cui "il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili" allo stato risulta necessaria la proposizione da parte del socio illimitatamente responsabile di una propria procedura di liquidazione, quantomeno per la parte di debiti aventi natura personale.

L'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo o piano del consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 terdecies l. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione ex art. 142 l. fall. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire.


[n.d.r.]
La decisione in commento riguarda una società in accomandita semplice non fallibile, da tempo inattiva e priva di beni da destinare ai creditori sociali, i quali potrebbero dunque soddisfarsi eventualmente solo sui beni personali del socio accomandatario richiedente la procedura in proprio.
Il G.D., preso atto che l'apertura della liquidazione in capo al socio non spiega effetti sulla società (mentre è vero il contrario, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'art. 14 ter l. 3/2012 citato), all'udienza di comparizione avanzava richiesta di integrazione ed estensione della procedura nei confronti della società, che successivamente - con propria istanza - richiedeva anch'essa la liquidazione sociale.
La pronuncia si segnala per la ritenuta opportunità di "stimolare" la presentazione dell'istanza di liquidazione anche da parte della società - in un contesto normativo che assegna la legittimazione all'istanza al solo ente medesimo -, al fine di comporre unitariamente la liquidazione della società e del socio illimitatamente responsabile, ovviamente con masse attive e passive distinte e creditori personali del socio che potranno soddisfarsi solo sui beni di questi. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata