La comunicazione del Curatore a mezzo PEC dellâintervenuto fallimento della parte in causa non è sufficiente per far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio.
Pubblicato il 27/01/16 10:20 [Doc.882]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corte di Appello di Bologna â 15 gennaio 2016 â pres. rel. Dr. Casari
Ai sensi dellâart. 43 l. fall., per il quale il fallimento determina lâautomatica interruzione del giudizio in corso, lâinvio di comunicazione a mezzo PEC da parte del Curatore, avente ad oggetto la circostanza della intervenuta dichiarazione di fallimento della parte in causa, non è idonea ad integrare a carico della controparte la prova della conoscenza dellâevento interruttivo da cui far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione della causa.
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