Impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento
Pubblicato il 20/03/21 09:04 [Doc.8832]
di Redazione IL CASO.it


L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale.


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