Impugnazione di accordo transattivo su contratti derivati per vizi del rapporto transatto
Pubblicato il 21/03/21 00:00 [Doc.8840]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'avv. Paolo Dalmartello.

Il fatto che in sede transattiva si sia mantenuto in vita un contratto non è prova decisiva della natura conservativa della intera transazione, valendo tale contratto come sottoscritto ex novo a seguito di nuove valutazioni.

I vizi di strutturazione degli swap in maniera adeguata alle esigenze dell'investitore ineriscono la causa concreta del contratto e non l'ammissibilità o ripudio del contratto da parte dell'ordinamento, non essendo tale nullità annoverabile tra i contratti illeciti o aventi causa vietata dalla legge.

La scoperta in epoca successiva alla transazione della natura non par del contratto derivato transatto risulta irrilevante, in quanto è possibile far valere solo gli errori di diritto che hanno costituito la causa unica all'accettazione del contratto.

La divergenza tra i calcoli effettuati in sede transattiva ed i reali effetti economici del contratto mantenuto con l'accordo non costituisce errore sull'oggetto delle prestazioni, ma solo sulla profittevolezza dell'operazione transattiva, né la transazione può essere impugnata per lesione.

La violazione degli obblighi informativi di cui alle Comunicazioni Consob n. 98080595 e n. 98088209 del 1998 nell'esecuzione del contratto oggetto di transazione, riguarda la corretta esecuzione del contratto e non la sua validità.


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