Uso dei social media da parte dei magistrati - Linee guida
Pubblicato il 27/03/21 06:55 [Doc.8868]
di Redazione IL CASO.it
1 Allegato n. 1 al verbale n. 11 del 18 marzo 2021
Delibera sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi
PREMESSA
- Le tecnologie della comunicazione costituiscono una realtà ormai consolidata ed una fonte di risorse e di opportunità per la crescita sociale dei singoli e delle comunità.
- Esse, tuttavia, presentano molteplici aspetti che contengono delicati interrogativi sia per la società nel suo insieme, sia, soprattutto, per l'ordinamento giuridico.
- Non si possono, pertanto, sottovalutare i rischi, che accompagnano le potenzialità applicative. Tra questi, in particolare, va segnalata la creazione di una dimensione quasi "extraspaziale ed extratemporale" dell'uso della Rete, in genere, e, nello specifico, dei social media. L'utente vive nella singolare situazione di relazionarsi, nell'immediato, al proprio strumento di connessione, non sempre rendendosi conto che i contenuti immessi finiscono in uno spazio immenso, virtualmente illimitato, e, quel che più rileva, destinato a restare sospeso in una zona atemporale, che si è soliti definire "eternità mediatica". Ogni dato personale, poi, nell'ambito di questo processo, può subire acquisizioni, frammentazioni, scomposizioni idonee ad alterarne l'originaria identità ed il significato intrinseco.
- Non v'è dubbio, tuttavia, che i social media siano anche il veicolo della manifestazione del pensiero, ma la specificità del mezzo non deve consentire -casomai il contrario- l'attenuazione dei canoni del corretto esercizio di tale libertà, secondo i consolidati canoni elaborati in sede interpretativa ed applicativa, in specie, all'art. 21 della Costituzione.
- L'utilizzo dei social media da parte dei giudici amministrativi va considerato nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione, sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status.
Pertanto, tenuto conto del dibattito sull'argomento, - letto il report "Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary" pubblicato dallo European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ);
- valutate le "Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges" pubblicate dall'ONU, UNODC, Global Judicial Integrity Network;
- considerato il Codice etico ed in vista di un più specifico intervento di regolamentazione della materia;
2 - avvertita l'esigenza di fornire raccomandazioni in materia, che assumono valenza di indirizzo;
è adottata la seguente
DELIBERA SULL'USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI
Ambito
1. Oggetto delle presenti linee guida è l'utilizzo da parte dei magistrati amministrativi dei social network, nonché degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell'ambito di rapporti professionali, in cui la comunicazione è conoscibile da un numero indeterminato o comunque elevato di persone e ulteriormente divulgabile da parte di chi ne prende conoscenza. Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito della presente delibera le forme di comunicazione elettronica individuali, da ascriversi alla sfera della corrispondenza privata.
Diritti, rischi e responsabilità
2. I magistrati amministrativi utilizzano i social media, quale forma della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei canoni di comportamento da essi esigibili, anche nella vita privata, secondo i codici etici dei magistrati amministrativi e le vigenti norme disciplinari, al fine di salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dei singoli magistrati e della giustizia amministrativa nel suo insieme e la fiducia di cui sia i singoli che l'Istituzione devono godere nell'opinione pubblica. I magistrati amministrativi fanno un uso dei social media ispirato a parametri di consapevolezza dei rischi e dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tale forma di comunicazione, e di assunzione di responsabilità individuale per comportamenti e dichiarazioni divulgati con tali mezzi.
Identificazione del magistrato nei social media
3. I magistrati amministrativi possono utilizzare i social media, nella propria vita privata, anche attraverso pseudonimi, a condizione che l'uso di uno pseudonimo non costituisca un espediente per porre in essere comportamenti illeciti.
Contenuti e regole di comportamento nell'uso dei social media
4. L'uso dei social media deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano.
5. I magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le interazioni in essere sulle piattaforme di social media, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.
6. I magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza.
7. I magistrati amministrativi non utilizzano i social media come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.
Amicizie e connessioni sui social media
8. Le amicizie e connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati ammnistrativi nel rispetto dei principî generali di diligenza e precauzione.
Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'art. 51 c.p.c.
Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell'attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità.
Formazione
9. I magistrati amministrativi hanno il diritto ed il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi derivanti dall'utilizzo dei social media; al riguardo, vanno previste, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, nelle forme più idonee ed efficaci, iniziative di aggiornamento e formazione in materia.
Privacy e sicurezza
10. È auspicabile che i magistrati amministrativi conoscano adeguatamente le impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di social media che utilizzano, consapevoli dei rischi e delle opportunità di condividere informazioni personali sui social media, con specifico riferimento alla pubblicazione di particolari categorie di dati personali quali quelli di geolocalizzazione.
© Riproduzione Riservata