Avvocato: criteri per la liquidazione giudiziale del compenso
Pubblicato il 01/04/21 00:00 [Doc.8889]
di Redazione IL CASO.it
La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente.
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