Sovraindebitamento e meritevolezza: irrilevante la violazione del merito creditizio da parte di chi ha erogato il credito
Pubblicato il 09/04/21 08:46 [Doc.8935]
di Redazione IL CASO.it


La violazione del merito creditizio da parte di chi ha erogato il credito, pure verificata dal gestore, non ha incidenza sulla valutazione della meritevolezza del debitore, ne' costituisce una presunzione relativa di meritevolezza.

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Tribunale Ferrara
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti
ed alle procedure concorsuali
Il G.D. dott. Anna Ghedini,
premesso che:
con ricorso del 29.3.21 la ricorrente V.E. chiedeva di essere ammessa alla procedura del piano del consumatore prevista e disciplinata dagli artt. 7, 8, e, 9 della legge 3 del 2012 e successive modifiche; che la ricorrente e' tipicamente consumatrice, così come da definizione fornita dall'art. 6 della citata legge recentemente modificato dalla legge 176 del 2020, in quanto il suo indebitamento e' sorto solo per cause personali legate al sostentamento di se' stessa e della propria famiglia; che non ha mai acceduto, ne' tantomeno ha chiesto di accedere ( ma questo non sarebbe di impedimento in caso di esito negativo della richiesta) a procedure di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni;
che la ricorrente e' da tempo impiegata presso l'ufficio del territorio ( ex Catasto), che ha due figli maggiorenni ma conviventi e studenti, che e' stata sposata fino al 2010, data in cui venne perfezionata la separazione, gia' di fatto operante dal 2008,
che nel 2012 la ricorrente, gia' separata, acquista la casa ove ora abita contraendo mutuo tutt'ora in corso con la promessa del marito di pagare meta' della rata quale contributo per il mantenimento delle figlie,
che pertanto, per mantenere il proprio nucleo familiare la ricorrente ( tenendo conto anche del canone di locazione attesa la proposta di vendita della abitazione), vengono correttamente stimate 2070 euro mensili, inferiori ai dati Istat delle spese per consumi delle famiglie nell'anno 2019 che riportano riporta un valore medio, per il nucleo famigliare, in base alla sua composizione ed alla sua localizzazione geografica, di circa € 2.400,00,
che contrariamente a quanto promesso il marito separato non provvedeva mai al mantenimento dei figli, ed anzi, a causa di problemi di dipendenza da alcool, chiedeva spesso soldi alla moglie che non osava negarli ( esiste certificato medico del P.S. della ricorrente che referta gravi lesioni a causa di percosse subite dal marito) per comprensibili ragioni;
che pertanto la ricorrente continuava a contrarre prestiti al consumo che, fino al 2016, aveva la capacita' patrimoniale di restituire ( vedi prospetto cronologico depositato dal Gestore), ma, a causa delle continue richieste del marito e della insorgenza della patologia allergica grave del figlio, ampiamente documentata, che comporta una spesa mensile ( documentata) di euro 250 mensili oltre al viaggio in Svizzera ove e' somministrata la cura, dal 2016 in avanti costituivano una esposizione debitoria che non era supportata da adeguata capacita' restitutoria,
che dopo il 2026 la ricorrente non assumeva piu' debiti, e nel 2019 il marito decedeva per patologie legate all'abuso di alcool e di droghe,
che, per quanto questo aspetto non incida in maniera diretta sulla cd meritevolezza, va rilevato che il gestore, dopo una argomentazione esente da vizi logici, ha concluso: "la valutazione finale per tutti gli anni in esame è che tutti i soggetti finanziatori non abbiano tenuto conto del merito creditizio ma abbiano erogato il credito confidando esclusivamente sulla certezza di un reddito disponibile, in quanto il debitore è un dipendente pubblico",
che allo stato la ricorrente gode del proprio stipendio di circa 1.800 euro mensili netti oltre al 60% della pensione di reversibilita' del marito per euro 300 netti mensili, somme che le consentono di stretta misura di affrontare le spese mensili sopra citate, tenendo anche conto del 40% della stessa pensione che spetta ai figli e che essi evidentemente utilizzano per la famiglia
che la proposta formulata ai propri creditori, formati essenzialmente dalla Banca ipotecaria e dalle finanziarie che hanno erogato i diversi prestiti al consumo, prevede:
la liquidazione dell'immobile di proprietà sito in Migliaro di Fiscaglia, che verrà venduto tramite procedura competitiva previa stima di un esperto;
il versamento alla procedura della intera quota parte della ricorrente della pensione di reversibilità al netto delle imposte, quantificabili in € 300,00 mensili per 84 mesi, così prevedendo una durata del piano del consumatore di anni 7;
finanza esterna messa a disposizione dalla figlia Giulia Minotti, pari a € 6.737,80 derivante da somme a lei donate dalla zia, Minotti Lara, dopo la morte del padre.
Osserva
Ritiene questo giudice che la proposta sia ammissibile.
Quanto al primo scoglio, ovvero alla circostanza che, come previsto dalla legge 3/12 riformata dalla legge 176/20, il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode": trattasi, nella nuova formulazione proposta dalla novella di un presupposto di ammissibilità e non già di un motivo per eventuale rigetto della omologa, come accadeva prima della novella di fine anno. Fino all'intervento della legge n.176/20 la meritevolezza è stata circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12 bis: "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano ". Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura previsto insieme agli altri all'art. 7 comma 2 lett. d) ter "La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ...limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Non pare che la norma positiva consenta di ritenere superato il requisito soggettivo della meritevolezza, né che la nuova dizione dell'art. 12 bis l. 3 del 2012, mutuata dall'art. 69 CCI, consenta una lettura sostanzialmente diversa da quella fornita dalla più rigorosa giurisprudenza sopra richiamata. L'art. 69 CCI in futuro, e l'art. 12 bis sopra richiamato, impediscono e impediranno l'omologa del piano del consumatore laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave. La dizione della norma, pur diversa dalla formulazione dell'art. 12 bis (ante l. 176 del 2020) in realtà è riconducibile alla medesima situazione: si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando con la banale diligenza richiesta al consumatore (e non certo la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione.
Cio' posto puo' ben essere richiamata la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia formulazione della norma, nel suo indirizzo piu' rigoroso: ovvero ritenere la ricorrenza della meritevolezza ( espressione che il legislatore non usava se non ora nella nuova disciplina della esdebitazione dell'incapiente, anch'essa ipotesi introdotta con la novella natalizia) laddove al momento della assunzione del debito o dei debiti, che all'attualita' il debitore non e' in grado di restituire secondo le scadenze, il debito assunto fosse proporzionale alle capacita' patrimoniali e reddituali del debitore e vi fosse quindi la capacita' restitutoria; ed il debitore non sia piu' capace di restituire regolarmente a causa di un evento a lui non imputabile e successivo ( classici gli esempi di licenziamento incolpevole, malattia del debitore o di un familiare).
Nemmeno puo' avere rilievo, ai fini della verifica del presupposto soggettivo in commento, l'eventuale violazione, o addirittura mancata applicazione, da parte del finanziatore delle regole relative al c.d. merito creditizio: la legge 3 del 2012, sul punto modificata dalla legge 176/20, ed anticipando il contenuto del CCI di prossima entrata in vigore, ha inteso fare emergere l'eventuale violazione da parte di chi eroga la finanza che poi non riesce ad essere restituita delle regole relative alla doverosa verifica da parte del finanziatore del merito creditizio, ovvero della capacita' restitutoria del debitore.
Tale circostanza deve essere fatta oggetto di specifico punto della relazione particolareggiata del gestore -come accaduto correttamente nel caso de quo- secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 bis legge 3 del 2012.
Ma dalla violazione delle regole del merito creditizio il legislatore non ha fatto discendere alcuna conseguenza o ricaduta in punto di meritevolezza del debitore: "semplicemente" il creditore de quo e' stato sanzionato ex art. 12 comma 3 bis con delle forti preclusioni alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa.
Nessuna norma consente di desumere che, se il finanziatore ha violato il merito creditizio erogando al debitore un prestito che egli non era verosimilmente in grado di restituire, per cio' solo il debitore sia meritevole nessun profilo di colpa o addirittura di dolo essendogli addebitabile. Il ragionamento proverebbe troppo in quanto si dovrebbe arrivare alla conseguenza per cui per il solo fatto che il finanziamento e' stato erogato, e nella presunzione che il finanziatore abbia fatto bene il proprio mestiere, il debitore e' per cio' solo meritevole.
In realta' la legge si guarda bene dall'instaurare questo automatismo: la colpa del finanziatore ha una propria sanzione che si declina nella limitazione alla impugnazione, mentre la colpa, ora solo grave, del debitore nell'assumere il debito si declina in inammissibilita' della proposta di piano.
La sciatteria, colpevole o meno, del finanziatore non puo' assolutamente tradursi in deresponsabilizzazione del debitore: un debitore cui invece la legge concede alcuni strumenti privilegiati ( il piano del consumatore che elude il controllo dei creditori) solo se si abbia la certezza si tratti di debitore prudente ed attento, che per questo motivo puo' essere, divenuti inesigibili i debiti di cui non e' previsto il pagamento, reimmesso nel traffico economico.
Cio' premesso occorre verificare se la attuale ricorrente possa accedere al piano invocato.
Ebbene la analisi dettagliata fornita dal Gestore e che sopra si e' cercato di riassumere consente di affermare che i debiti sono stati contratti quando la ricorrente aveva ancora la capacita' di restituirli: varie circostanze, quali la malattia del figlio e la degenerazione dei rapporti con il marito separato che da un lato mancava ai propri obblighi di mantenimento dei figli, e dall'altro sottoponeva la donna a pressanti richieste di denaro, hanno incrinato l'equilibrio patrimoniale esistente al momento della assunzione dei debiti ed hanno generato il sovraindebitamento.
Sotto il profilo della meritevolezza il piano e' quindi ammissibile, cosi' come sotto gli altri profili previsti dalla legge.
PQM
Ammette la ricorrente alla procedura del piano del consumatore.
Fissa ai sensi dell'art. 12 bis legge 3/12 la udienza del 25.5.21 h. 10,30.
Manda al Gestore della crisi per la comunicazione dei creditori della proposta e del presente decreto.
Si comunichi.
Ferrara, il 07/04/2021
IL GD
Dott.ssa Anna Ghedini


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