Filiazione tra un bambino e una coppia sposata dello stesso sesso: l'avvocato generale Kokott raccomanda di trovare un equilibrio tra l'identità nazionale degli Stati membri e il diritto alla libera circolazione del figlio e dei suoi genitori
Pubblicato il 20/04/21 00:00 [Doc.8992]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 62/21
Lussemburgo, 15 aprile 2021
Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-490/20
V.M.A. / Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"

Per quanto riguarda il riconoscimento nell'Unione del rapporto di filiazione tra un bambino e una coppia sposata dello stesso sesso, l'avvocato generale Kokott raccomanda di trovare un equilibrio tra l'identità nazionale degli Stati membri e il diritto alla libera circolazione del figlio e dei suoi genitori

In concreto, uno Stato membro deve riconoscere la filiazione ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione dal diritto dell'Unione. T

ale Stato può invocare, per contro, la propria identità nazionale e la propria nozione di famiglia tradizionale per rifiutare il riconoscimento di tale vincolo di parentela ai fini della redazione di un atto di nascita conformemente al proprio diritto nazionale La controversia riguarda una coppia sposata, formata da due donne, di cui una, V.M.A., è una cittadina bulgara e l'altra è una cittadina del Regno Unito, che hanno avuto un figlio in Spagna, lo Stato membro in cui hanno la residenza. Nell'atto di nascita rilasciato dalle autorità spagnole, le due donne sono indicate come «madri» del bambino.
V.M.A. ha quindi chiesto all'autorità bulgara competente di rilasciarle un atto di nascita per la figlia, documento necessario per il rilascio di un documento d'identità bulgaro, in cui fossero menzionate come genitori le due donne. Il comune di Sofia (Bulgaria) le ha tuttavia imposto di indicare quale delle due mogli fosse la madre biologica, precisando che il modello dell'atto di nascita bulgaro prevede una sola casella per la «madre» e un'altra per il «padre», in quanto ciascuna di tali caselle può contenere un solo nome. In seguito al rifiuto, da parte di V.M.A., di fornire l'informazione richiesta, tale autorità ha respinto la sua domanda.
Tale rigetto è fondato, secondo il comune di Sofia, sulla mancanza di informazioni riguardo alla madre biologica e sul fatto che l'iscrizione di due genitori di sesso femminile in un atto di nascita è contrario all'ordine pubblico della Bulgaria, che non autorizza i matrimoni tra persone dello stesso sesso. V.M.A. ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi all'Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia).
Tale giudice chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se sia contrario al diritto dell'Unione il rifiuto delle autorità nazionali di registrare la nascita di un figlio bulgaro, avvenuta in un altro Stato membro e attestata da un atto di nascita in cui tale Stato membro indica due madri.
In via preliminare, l'avvocato generale Juliane Kokott precisa che, contrariamente a quanto afferma il giudice nazionale, non si può ritenere con certezza che il figlio possieda la cittadinanza bulgara.
Infatti, tale affermazione è stata contestata dal governo bulgaro, dal momento che la cittadinanza bulgara viene acquisita di diritto da chiunque abbia almeno uno dei genitori di nazionalità bulgara, mentre, nel caso di specie, l'identità della madre biologica non è nota.
Orbene, l'avvocato generale rileva che, anche nel caso in cui il figlio non possieda la cittadinanza bulgara e non sia quindi un cittadino dell'Unione, la situazione non esula dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Infatti, in tal caso, rimane la questione se una cittadina dell'Unione - V.M.A. - che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione ed è divenuta madre di un bambino con la moglie in forza del diritto di un altro Stato membro, possa esigere dal suo Stato membro d'origine il riconoscimento di tale situazione e il rilascio di un atto di nascita che indichi le due donne come genitori del bambino.
L'avvocato generale Kokott ricorda, poi, che il diritto dell'Unione non prevede le norme relative all'accertamento dello stato civile di una persona e in particolare della sua filiazione. Gli Stati membri devono tuttavia esercitare le loro competenze in materia nel rispetto del diritto dell'Unione.
Ella precisa che il diritto alla libera circolazione nell'Unione include quello di condurre una vita familiare normale sia nello Stato membro ospitante che nello Stato membro d'origine di un cittadino dell'Unione. Nel caso di specie, V.M.A. e sua moglie hanno validamente acquisito lo status di genitori del bambino in forza del diritto spagnolo e conducono una vita familiare effettiva con la propria figlia in Spagna. Orbene, il mancato riconoscimento di tali vincoli di parentela creerebbe gravi ostacoli a una vita familiare in Bulgaria, a tal punto da dissuadere V.M.A. dal ritornare nel proprio paese d'origine.
Le stesse considerazioni si applicano alla situazione del figlio, a condizione che sia bulgaro e goda quindi dello status di cittadino dell'Unione. Per di più, in forza del diritto bulgaro, il rilascio di un atto di nascita condiziona il rilascio di un documento d'identità bulgaro: rifiutarlo comprometterebbe quindi l'esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione del figlio.
L'avvocato generale ritiene, pertanto, che il rifiuto delle autorità bulgare di redigere l'atto di nascita richiesto costituisca un ostacolo ai diritti conferiti a V.M.A dal diritto dell'Unione e, nei limiti in cui possiede la cittadinanza bulgara, a suo figlio.
L'avvocato generale verifica, poi, se l'identità nazionale invocata dalla Bulgaria possa giustificare tale rifiuto. Secondo tale Stato membro, la violazione dell'identità nazionale consisterebbe nel fatto che l'atto di nascita richiesto si discosta dalla concezione di famiglia «tradizionale» sancita dalla Costituzione bulgara, che implicherebbe necessariamente l'esistenza, per un figlio, di una sola madre (o di un solo padre). L'avvocato generale ritiene che il diritto di famiglia sia l'espressione dell'immagine di sé di uno Stato sia sul piano politico che sul piano sociale. La definizione dei rapporti di filiazione ai fini del diritto interno di famiglia può quindi rientrare nell'espressione fondamentale dell'identità nazionale di uno Stato membro. Ciò implica che una restrizione dell'intensità del controllo esercitato dalla Corte è necessaria al fine di preservare l'esistenza di settori di competenza materiale riservati agli Stati membri. Pertanto, poiché è in discussione tale aspetto essenziale dell'identità nazionale, la sua invocazione non può essere oggetto di un controllo di proporzionalità.
Tuttavia, secondo l'avvocato generale, l'obbligo di riconoscere i vincoli di parentela instaurati in Spagna unicamente ai fini dell'applicazione del diritto derivato1 dell'Unione relativo alla libera circolazione dei cittadini non modifica la nozione di filiazione o di matrimonio nel diritto di famiglia bulgaro, e non porta a introdurvi nuove nozioni. Pertanto, tale obbligo non minaccia l'espressione fondamentale dell'identità nazionale, pur eliminando gran parte degli ostacoli alla libera circolazione, come le incertezze relative al diritto di soggiorno della madre britannica del bambino o la possibilità per la stessa di circolare con quest'ultimo. Tenuto conto dell'impatto limitato di tale obbligo sull'ordinamento giuridico bulgaro, il rifiuto di riconoscere il rapporto di filiazione tra il bambino e V.M.A. e sua moglie a tali fini va al di là di quanto è necessario per preservare gli obiettivi invocati dalla Bulgaria.
La Bulgaria non può quindi rifiutare il riconoscimento della filiazione ai fini dell'applicazione del diritto derivato dell'Unione relativo alla libera circolazione dei cittadini con la motivazione che il diritto bulgaro non prevede né l'istituzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, né la maternità della moglie della madre biologica di un bambino. Nel caso in cui il figlio abbia la cittadinanza bulgara, ciò implica in particolare che la Bulgaria debba rilasciargli un documento d'identità o un documento di viaggio in cui siano menzionate V.M.A. e la moglie in qualità di genitori, per consentire al figlio di viaggiare con ciascuno dei genitori singolarmente. Per contro, invocando l'identità nazionale, la Bulgaria può giustificare il rifiuto di riconoscere la filiazione, come attestata sull'atto di nascita spagnolo, ai fini della redazione di un atto di nascita che determini la filiazione ai sensi del diritto interno di famiglia.


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