Danno biologico: liquidazione di invalidità permanente e invalidità temporanea
Pubblicato il 24/04/21 00:00 [Doc.9017]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 (Rv. 660911 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO

Danno biologico - Liquidazione - Invalidità permanente e invalidità temporanea - Autonoma valutazione - Necessità - Criteri - Danno non patrimoniale - Liquidazione complessiva - Sofferenza morale - Rilevanza.

Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.


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