Coinvolgimento dell’holder quale soggetto fallibile senza espressa spendita del nome
Pubblicato il 13/02/16 10:01 [Doc.902]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 4 febbraio 2016. Giudice D'Aquino.

Dichiarazione di fallimento - Fallimento dell'holder - Centro di imputazione di interessi - Esercizio di attività imprenditoriale - Prova della eterodirezione societaria - Presupposti e caratteristiche

La responsabilità risarcitoria è causa di mera aggressione patrimoniale nei confronti del responsabile (e non di assoggettamento a fallimento, con conseguente spossessamento e cristallizzazione delle masse passive), laddove l’assoggettamento a fallimento richiede comunque l’individuazione di un centro di imputazione di interessi che eserciti una attività imprenditoriale come tale considerata (e, quindi, assuma debiti in proprio quale imprenditore), il cui esercizio è postulato necessario per qualsiasi dichiarazione di fallimento a termini dell’art. 1, comma 1, legge fall. Solo in caso di prova che l’eterodirezione societaria si sia tradotta in esercizio di attività imprenditoriale, può dedursi che l’esercizio abusivo di attività di direzione comporti l’assoggettabilità a dichiarazione di fallimento (assunzione di attività imprenditoriale in nome proprio con spendita del nome, perseguimento di un risultato economico, utilizzazione di una attività svolta professionalmente e con stabile organizzazione, autonoma rispetto a quella delle singole società eterodirette, volta a determinare l’indirizzo, il controllo e il coordinamento di altre società).


Dichiarazione di fallimento - Fallimento dell'holder - Mancanza della spendita espressa dal nome - Presupposti

Il coinvolgimento dell’holder quale soggetto fallibile senza espressa spendita del nome può avvenire principalmente nel caso in cui il centro di imputazione del soggetto insolvente sia già stato individuato altrove e l’holder entri in gioco quale socio occulto (e, quindi, non come imprenditore) di cui si chieda il fallimento in estensione ex art. 147 legge fall., non anche laddove si predichi ex abrupto la qualità di imprenditore del medesimo, che non può prescindere dallo svolgimento ex professo di una attività imprenditoriale propriamente intesa, perché diversamente dovrebbe accedersi alla non condivisa opinione dell’imprenditore occulto che svolga indirettamente attività imprenditoriale tramite terzi.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)


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