Il principio che vieta il cumulo delle azioni penali può ostare all'arresto, nello spazio Schengen e nell'Unione europea, di una persona interessata da una segnalazione Interpol
Pubblicato il 14/05/21 00:00 [Doc.9114]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 76/21
Lussemburgo, 12 maggio 2021
Sentenza nella causa C-505/19
WS / Bundesrepublik Deutschland

Così è nel caso in cui le autorità competenti siano a conoscenza di una decisione giudiziaria definitiva che accerta l'applicazione di tale principio, adottata in uno Stato parte dell'accordo di Schengen o in uno Stato membro

Nel 2012 l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) ha pubblicato, su richiesta degli Stati Uniti e sulla base di un mandato d'arresto emesso dalle autorità di tale paese, un avviso rosso riguardante WS, un cittadino tedesco, ai fini della sua eventuale estradizione. Se una persona oggetto di un simile avviso rosso viene localizzata in uno Stato affiliato all'Interpol, tale Stato deve, in linea di principio, procedere al suo arresto provvisorio oppure controllarne o limitarne gli spostamenti. Tuttavia, ancor prima della pubblicazione di tale avviso rosso, un'indagine avente ad oggetto, secondo il giudice del rinvio, gli stessi fatti all'origine di tale avviso era stata avviata a carico di WS in Germania. Tale procedimento è stato definitivamente archiviato nel 2010, dopo il pagamento di una somma di denaro da parte di WS, conformemente a un procedimento specifico di transazione previsto nel diritto penale tedesco. Successivamente, il Bundeskriminalamt (Ufficio federale anticrimine, Germania) ha informato l'Interpol che, a suo parere, a causa di tale precedente procedimento, il principio del ne bis in idem era applicabile al caso di specie. Tale principio, sancito sia all'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 1 sia all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), vieta segnatamente che una persona che sia già stata giudicata con sentenza definitiva sia nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo reato.
Segue nell'allegato


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