Modifiche alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione
Pubblicato il 20/05/21 20:14 [Doc.9152]
di Redazione IL CASO.it


Conversione in legge del Decreto Sostegni Articolo 37-ter
(Modifiche alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione)
L'articolo 37 ter - introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

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Nel dettaglio la disposizione - inserita dal Senato- aggiunge un ulteriore comma all'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942). L'articolo 182-bis della legge fallimentare disciplina gli accordi di ristrutturazione delineando una procedura suddivisa in due fasi:
- una fase stragiudiziale: l'accordo, redatto in forma scritta deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo. La veridicità dei dati aziendali deve essere attestata da un professionista. Sono previsti inoltre precisi termini entro i quali deve avvenire il pagamento integrale dei creditori non aderenti all'accordo: entro 120 gg dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo deve essere quindi pubblicato nel registro delle imprese e i creditori e ogni altro interessato possono, entro 30 giorni, proporvi opposizione. Per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese sono inibite ai creditori azioni cautelati o esecutive sul patrimonio del debitore ed ogni eventuale azione in essere è sospesa. La pubblicazione comporta altresì il divieto- temporaneo- di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
- una fase giudiziale puntualmente disciplinata dall'articolo e consistente nella richiesta di omologazione, che deve essere effettuata dal tribunale.
La disposizione prevede che qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
Finalità della disposizione che anticipa di fatto il contenuto dell'articolo 58, comma 2 del Codice della crisi d'impresa, di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019 (la cui entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021), è quella di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali.


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