Una domanda di protezione internazionale non può essere ritenuta inammissibile solo perché la Norvegia ha respinto una precedente domanda di asilo della stessa persona
Pubblicato il 21/05/21 06:52 [Doc.9155]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 87/21
Lussemburgo, 20 maggio 2021
Sentenza nella causa C-8/20
L. R./Bundesrepublik Deutschland

Sebbene, infatti, detto Stato terzo partecipi parzialmente al sistema europeo comune di asilo, esso
non può essere equiparato a uno Stato membro

Nel 2008 L. R., cittadino iraniano, presentava una domanda di asilo in Norvegia. La sua domanda veniva respinta e lo stesso veniva consegnato alle autorità iraniane. Nel 2014, L. R. ha presentato un'ulteriore domanda in Germania. Dal momento che il regolamento Dublino III 1 , che consente di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, è attuato anche dalla Norvegia 2 , le autorità tedesche hanno contattato le autorità di detto Paese per chiedere loro di prendere in carico L. R. Queste ultime tuttavia hanno rifiutato, ritenendo che la Norvegia non fosse più competente per l'esame della sua domanda, conformemente al regolamento Dublino III 3 . Successivamente, le autorità tedesche hanno respinto la domanda di asilo di L. R. in quanto inammissibile, considerando che si trattava di una «seconda domanda» e che non ricorrevano le condizioni necessarie per giustificare, in una siffatta ipotesi, l'avvio di una nuova procedura d'asilo. L. R. ha quindi proposto ricorso contro detta decisione dinanzi allo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania).

Segue nell'allegato


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