Efficacia probatoria del preventivo non contestato in sede di comparsa di risposta
Pubblicato il 24/05/21 00:00 [Doc.9160]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli Avv. Sabrina Molteni e Emiliano Torchia

L'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 167 c.p.c. non è assolto in caso di contestazioni generiche, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il preventivo formato da soggetto diverso dalle parti in causa, pur non avendo valore probatorio se non confermato in giudizio, se non contestato specificatamente esonera l'attore dall'onere di fornire la prova del quantum.

in caso di contestazione generica del preventivo nel giudizio di primo grado, la specifica contestazione in sede di appello deve ritenersi tardiva, non avendo il convenuto assolto all'onere di cui all'art. 167 c.p.c., con la conseguenza che la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado sulla scorta del preventivo non specificatamente contestato deve essere confermata in sede di impugnazione.


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