Il curatore deve provvedere alla bonifica dei beni inquinati
Pubblicato il 26/05/21 00:00 [Doc.9164]
di Redazione IL CASO.it


Il terzo comma dell'art. 42 l.f., laddove consente che il curatore rinunci ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, si applica ai beni che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento; la norma non si applica ai casi in cui il bene sia già di proprietà dell'imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento ed in ogni caso non esclude l'onere del curatore di gestire i beni medesimi.

Il curatore ha dunque l'obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell'inventario ex artt. 87 e ss. L.f. e tale obbligo prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno.


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