E' ammissibile la c.d. domanda tardiva di partecipazione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato?
Pubblicato il 25/05/21 00:00 [Doc.9168]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Lucca 3 dicembre 2020, est. Capozzi.
Tribunale di Lucca 22 gennaio 2021 (reclamo), Pres. Giuntoli, est. Fornaciari.

Il creditore che abbia ricevuto la comunicazione prevista dall'art.14 sexies del-la L. 3/2012 ha l'onere di presentare la domanda di partecipazione alla liqui-dazione del patrimonio del debitore sovraindebitato entro il termine fissato dal liquidatore.

Dopo la scadenza di tale termine, egli può proporre domanda soltanto dimo-strando di non averla potuta presentare tempestivamente per fatto a lui non imputabile; viceversa, il creditore che non abbia ricevuto la comunicazione ex art.14 sexies può presentare la domanda di partecipazione anche oltre il ter-mine fissato dal liquidatore.


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