Compensi al professionista: il parere negativo sulla fattibilità del concordato equivale alla attestazione?
Pubblicato il 25/05/21 08:57 [Doc.9175]
di Redazione IL CASO.it


Non ha diritto al compenso nella misura pattuita, in quanto non ha esattamente eseguito la propria prestazione, il professionista che si sia limitato ad emettere un parere sulla non attendibilità dei dati e sulla non fattibilità del piano di concordato preventivo, laddove l'accordo stipulato con l'impresa prevedeva la redazione di "una relazione ex art. 161 l.fall. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano", con la specifica indicazione delle attività da compiersi: valutazione dell'attendibilità dei dati contabili di partenza, verifica della congruità e coerenza delle assunzioni sottostanti il piano, analisi degli interventi richiesti al sistema bancario, verifica dell'effettivo riallineamento dei flussi di cassa attesi dal piano con quelli al servizio del ripagamento dell'esposizione debitoria e della sussistenza di idonei margini di sicurezza in termini di gestione della liquidità, giudizio complessivo sulla fattibilità del piano.


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