Esecuzioni Immobiliari: fac simile ordine liberazione immobile pignorato occupato dal debitore
Pubblicato il 31/05/21 00:00 [Doc.9193]
di Redazione IL CASO.it


Diritto di visita

TRIBUNALE DI __ UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO
Il Giudice dell'Esecuzione, Dott. , nel procedimento di esecuzione immobiliare di R.G.Es. promossa da nei confronti di:
- rilevato che l'unità immobiliare di seguito indicata è oggetto, a seguito di pignoramento, di procedura espropriativa immobiliare;
- rilevato che l'immobile pignorato è occupato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero da terzi in mancanza di titolo opponibile alla procedura;
- rilevato che nel procedimento di cui sopra, in data , è stato nominato custode, in sostituzione del debitore, l'avv. ;
- considerato che ex 560 c.p.c. - come novellato dall'art. 4 D.L. 135/18, convertito nella L. 12/19 e come modificato ed integrato dall'art. 18 quater della L. 8/2020 - applicabile, ratione temporis, alla presente procedura esecutiva "Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare";
- rilevato che il debitore … (indicare motivazioni legittimanti l'adozione dell'ordine di liberazione)
ORDINA
a: , nonché a qualunque terzo occupi senza titolo opponibile alla procedura, il bene immobile, come appresso identificato:
di rilasciarlo e consegnarlo immediatamente libero e sgombro da persone e cose, al Custode giudiziario avv. ;
DISPONE
che il rilascio e la consegna si esegua, senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 605 e ss. cpc, a mezzo del Custode giudiziario, il quale procederà alla comunicazione del presente provvedimento al debitore (e, se del caso, anche al terzo che occupi il predetto immobile senza titolo opponibile alla procedura) con avviso di fissazione della data e ora del rilascio;
Si avvisa che il presente provvedimento è impugnabile con opposizione ex art.617 c.p.c. e che il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notifica del provvedimento.
AUTORIZZA
il medesimo Custode giudiziario:
- a richiedere l'ausilio della forza pubblica e a nominare ausiliari ex art. 68 c.p.c. al fine di procedere all'esecuzione del presente ordine di liberazione;
- quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ad intimare alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione
Luogo e data, Il Giudice dell'Esecuzione Dott.


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