FAQ sulle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19
Pubblicato il 30/05/21 17:10 [Doc.9196]
di Redazione IL CASO.it


Ecco le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19:

FAQ n. 1 - Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?
I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 30 giugno 2021 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 2 - Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 30 giugno 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).

FAQ n. 3 - I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 luglio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021.

FAQ n. 4 - Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021)?
No. Nel periodo di sospensione - dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

FAQ n. 5 - Ho una cartella notificata ante 2010 di importo residuo inferiore a 5 mila euro. Cosa prevede il "Decreto Sostegni" per lo "Stralcio"?
Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo inferiore a 5 mila euro, la riscossione della stessa è sospesa.
A tale riguardo, le modalità e le date dell'annullamento saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "Decreto Sostegni".

FAQ n. 6 - Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"?
Il "Decreto Sostegni", pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell'originario piano di "Rottamazione-ter" (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e "Saldo e stralcio" (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici della misura agevolativa:
-il 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020); possono usufruirne solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell'anno 2019;
-il 30 novembre 2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020.

FAQ n. 7 - Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" effettuati nei 5 giorni successivi ai nuovi termini?
Si. Il "Decreto Sostegni" considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).
Anche per le rate dell'anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

FAQ n. 8 - Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?
Si. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione-ter" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.
Il "Decreto Ristori" ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della "prima Rottamazione" (DL n. 193/2016) e della "Rottamazione-bis" (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

FAQ n. 9 - Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 è sospeso. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31 luglio 2021. Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30 giugno 2021.

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