Mutuo fondiario: Sospensione procedimento di esecuzione immobiliare per superamento limite finanziabilità
Pubblicato il 03/06/21 00:00 [Doc.9198]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Monica Mandico
Il Tribunale di Treviso accoglie l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo proposta dal mutuatario opponente per violazione da parte della banca mutuante del limite di finanziabilità previsto per i contratti di mutuo fondiario pari all'80% del valore dei beni ipotecati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, T.U.B. e dell'art. 1 della delibera CICR 22.04.1995. Il giudice, ponendo a fondamento della sua decisione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore del bene da ipotecare non può essere identificato nel prezzo d'acquisto dell'immobile, ma piuttosto con il valore dello stesso ricavabile dalle stime del mercato immobiliare operante nell'anno di stipula del mutuo, dicembre 2002, pena la nullità del contratto, nonché rilevata l'assenza di una perizia di stima della banca in tal senso, ha rilevato la sussistenza degli elementi sufficienti a sospendere la procedura esecutiva immobiliare condannando la parte opposta alle spese della fase dell'opposizione esecutiva (così come da univoco orientamento di Cassazione, sent. n. 22033/2011 e n. 17266/2009).
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