Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione della Banca creditrice alla procedura di mediazione obbligatoria comporta la revoca dello stesso decreto
Pubblicato il 24/02/16 16:54 [Doc.920]
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Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2016 – dott.ssa Pupa

Decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Mancata adesione della Banca alla procedura di mediazione – Revoca

La mancata adesione, da parte della Banca creditrice, alla procedura di mediazione obbligatoria attivata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la revoca del medesimo, in quanto determina l’improcedibilità (non già dell’opposizione, bensì) della domanda azionata in sede monitoria.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione obbligatoria – Onere di attivazione della mediazione

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte (sent. 3 dicembre 2015, n. 24629), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la mediazione obbligatoria incombe sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione obbligatoria – Applicazione della normativa in materia

La mediazione obbligatoria non costituisce un formale adempimento burocratico privo di contenuto funzionale e sostanziale, ma l’occasione per cercare una soluzione stragiudiziale della vertenza in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il giudice. In quest’ottica, non si può ritenere che, nei giudizi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 d. lgs. 28/2010, detta condizione sia perfezionata laddove le parti pongano in essere condotte elusive del dettato normativo e della ratio legis.

(segnalazione della professoressa Chiara Tenella)


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