Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione della Banca creditrice alla procedura di mediazione obbligatoria comporta la revoca dello stesso decreto
Pubblicato il 24/02/16 16:54 [Doc.920]
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Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2016 â dott.ssa Pupa
Decreto ingiuntivo â Giudizio di opposizione â Mancata adesione della Banca alla procedura di mediazione â Revoca
La mancata adesione, da parte della Banca creditrice, alla procedura di mediazione obbligatoria attivata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la revoca del medesimo, in quanto determina lâimprocedibilità (non già dellâopposizione, bensì) della domanda azionata in sede monitoria.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo â Mediazione obbligatoria â Onere di attivazione della mediazione
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte (sent. 3 dicembre 2015, n. 24629), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo lâonere di attivare la mediazione obbligatoria incombe sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che lâazione cui si riferisce lâart. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è la domanda monitoria, non già lâopposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo â Mediazione obbligatoria â Applicazione della normativa in materia
La mediazione obbligatoria non costituisce un formale adempimento burocratico privo di contenuto funzionale e sostanziale, ma lâoccasione per cercare una soluzione stragiudiziale della vertenza in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il giudice. In questâottica, non si può ritenere che, nei giudizi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 d. lgs. 28/2010, detta condizione sia perfezionata laddove le parti pongano in essere condotte elusive del dettato normativo e della ratio legis.
(segnalazione della professoressa Chiara Tenella)
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