Legittimazione passiva della mandataria procuratrice nell'estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e assimilati.
Pubblicato il 01/06/21 00:00 [Doc.9201]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima Avv. Nicola Mercatali

In tema di anticipata estinzione di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e similari, la mandataria, quand'anche munita di formale procura, è legittimata passiva per la violazione degli obblighi di buona fede che il codice del consumo accolla al professionista in genere anziché soltanto alla parte tecnicamente e strettamente intesa agli effetti degli artt. 1337 e 1338, c.c.

Ciò che ne deriva in favore del consumatore è un diritto al risarcimento del danno causato dall'avere redatto con tanto di proprio logo ricognitivo e sottoposto, la mandataria procuratrice, al consumatore, un modulo contrattuale che prevede la ritenzione degli oneri recurring in caso di anticipata estinzione senza possibilità di trattativa in senso anche solo parzialmente contrario o mitigato nel quantum in senso favorevole al consumatore medesimo.

In tal caso, il danno si verifica al momento dell'estinzione anticipata nel corso del rapporto contrattuale per fatto imputabile alla procuratrice che redige il conteggio estintivo, e da tale momento decorre il termine di prescrizione che sarà pure decennale.


© Riproduzione Riservata