Esecuzioni immobiliari: apertura del conto bancario e identificazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio
Pubblicato il 31/05/21 11:59 [Doc.9204]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova
Sezione Seconda
I Giudici Delegati e delle Esecuzioni Immobiliari,
- rilevato che sono stati ripetutamente formulati quesiti circa il comportamento da assumere da parte di curatori, commissari giudiziali e professionisti delegati alla vendita nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, stante il rifiuto opposto da qualche istituto di credito di consentire l'apertura ovvero l'operatività del conto corrente in considerazione della mancata possibilità di identificare il "cliente" (e cioè la persona sottoposta alla procedura esecutiva o concorsuale) tramite documento di identità;
- ribadito quanto precisato dal Presidente di questo Tribunale con note del 23-3-2021 e del 17-11-2020 secondo cui, ai fini della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2007 avente ad oggetto "l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" il titolare effettivo del rapporto, nell'ambito delle procedure esecutive, concorsuali e di sovraindebitamento, non può identificarsi né con l'Autorità Giudiziaria né con gli ausiliari del giudice bensì con il soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale mentre la figura dell'esecutore va individuata nel professionista incaricato dalla Autorità Giudiziaria (nel medesimo senso e per una approfondita disamina del tema si veda lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 45-2020/E 3-2020/B del 4 dicembre 2020);
- osservato che l'art. 27 del decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 ha semplificato gli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio, innovando, per quanto qui di interesse le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del d. lgs. 231/2007;
- rilevato che l'attuale testo dell'art. 18 del d. lgs. 231/2007 prevede che l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità possa avvenire anche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente e che tale misura si attui nei confronti dell'esecutore anche in relazione alla verifica della esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- ritenuto che il "cliente" (cioè la persona sottoposta alla procedura esecutiva, concorsuale o di sovraindebitamento) può dunque essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati e informazioni ottenuti dall'esecutore e cioè dall'ausiliario dell'autorità giudiziaria che, quale soggetto investito di funzioni pubblicistiche, può senz'altro qualificarsi "fonte affidabile e indipendente";
- considerato pertanto che il disposto della disciplina di cui al d. lgs. 231/2007 deve ritenersi rispettato anche ove il soggetto obbligato alla verifica della clientela provveda alla identificazione in presenza dell'esecutore (mediante esibizione da parte di costui di documento di identità) il quale fornirà i dati identificativi del "cliente" effettivo estrapolandoli dagli atti pubblici acquisiti dal fascicolo della procedura;
- invitano pertanto i professionisti incaricati nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali o di sovraindebitamento a rappresentare quanto sopra ai responsabili degli istituti bancari e, in caso di perdurante rifiuto di eseguire le operazioni sui conti correnti già aperti, a richiedere di essere autorizzati ad accendere i conti o a trasferirli presso diverso istituto bancario convenzionato.
Mandano alla Cancellerie per le comunicazioni ai professionisti interessati.
Mantova, 27 maggio 2021.
I Giudici
dott. Andrea Gibelli
dott. Mauro P. Bernardi


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