Il concordato con assuntore ed il combinato effetto distorsivo sulle ragioni dei creditori ipotecari ammessi al passivo della derelictio e della clausola di immediata liberazione del fallito
Pubblicato il 01/06/21 09:22 [Doc.9209]
di Redazione IL CASO.it


La clausola di immediata liberazione del debitore, prevista in tema di concordato fallimentare dall'art. 137, comma 7, l. fall., può comportare seri problemi di coordinamento (e dunque di ammissibilità della proposta) quando il curatore del fallimento abbia optato per la derelizione di un immobile ipotecato ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall. e la proposta concordataria preveda la degradazione in chirografo di detto credito privilegiato.

In tal caso, infatti, per un verso, la completa esdebitazione del debitore comporterebbe l'impossibilità per i creditori di soddisfarsi sul bene che il curatore abbia rinunciato a liquidare e, per altro verso, la previsione in sede di proposta concordataria di totale degradazione in chirografo del credito ipotecario, darebbe luogo alla sostanziale liberazione del bene da detta garanzia. E ciò malgrado il mancato pagamento del medesimo creditore nei limiti del valore del bene a norma del 124 l. fall.

[Sulla base di tali considerazioni, Il Tribunale ha ritenuto irragionevole e illegittima la clausola di liberazione della fallita e conseguentemente il concordato, in quanto, una volta che questo fosse divenuto esecutivo, il fallito sarebbe stato liberato da tutti gli obblighi e, proprio in forza del disposto dell'art. 135 l. fall., ottenuto una sostanziale purgazione delle ipoteche iscritte sull'immobile.]

Segnalazione e massima del Porf. Avv. Giustino DI Cecco

Il concordato con assuntore ed il combinato effetto distorsivo sulle ragioni dei creditori ipotecari ammessi al passivo della derelictio e della clausola di immediata liberazione del fallito. Mary Moramarco: https://blog.ilcaso.it/news_1110


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