Agenzie interinali: presupposti per lo svolgimento di attività in uno Stato membro
Pubblicato il 05/06/21 00:00 [Doc.9227]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 92/21
Lussemburgo, 3 giugno 2021
Sentenza nella causa C-784/19
«TEAM POWER EUROPE» EOOD / Direktor naTeritorialna direktsia na
Natsionalna agentsia za prihodite- Varna

Affinché si possa ritenere che un'agenzia interinale «esercit[i] abitualmente le sue attività» in uno Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro

L'esercizio di attività di selezione e di assunzione di lavoratori interinali nello Stato membro in cui è stabilita l'agenzia interinale non è sufficiente a far ritenere che tale impresa vi eserciti «attività sostanziali»

Nel corso del 2018, un cittadino bulgaro ha concluso un contratto di lavoro con la Team Power Europe, una società di diritto bulgaro il cui oggetto sociale è l'esercizio di un'attività di fornitura di lavoro interinale e di intermediazione nella ricerca di lavoro in Bulgaria e in altri paesi. In forza di tale contratto, quest'ultimo è stato messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice stabilita in Germania. Tra il 15 ottobre e il 21 dicembre 2018, egli doveva svolgere il suo lavoro sotto la direzione e il controllo di detta impresa tedesca.

Segue nell'allegato



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