Responsabilità disciplinare dell'avvocato per espressioni sconvenienti od offensive vietate
Pubblicato il 15/06/21 08:59 [Doc.9246]
di Redazione IL CASO.it
Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.
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