Mutuo in valuta estera: nessuna prescrizione per la restituzione degli importi pagati sulla base di clausola abusiva
Pubblicato il 11/06/21 08:56 [Doc.9269]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 100/21
Lussemburgo, 10 giugno 2021
Sentenze nella causa C-609/19 e nelle
cause riunite da C-776/19 a C-782/19,
BNP Paribas Personal Finance

Un consumatore che ha sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignora il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di mutuo non può essere soggetto ad alcun termine di prescrizione per la restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola

L'informazione fornita dal mutuante al consumatore sull'esistenza del rischio di cambio non soddisfa il requisito di trasparenza se è basata sull'ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento resterà stabile nel corso di tutta la durata del contratto

Nel 2008 e nel 2009, alcuni consumatori hanno sottoscritto presso la banca BNP Paribas Personal Finance dei contratti di mutuo ipotecario espresso in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in euro per finanziare l'acquisto di beni immobili o di quote di società immobiliari. A causa delle caratteristiche di tali mutui, la loro sottoscrizione comportava un rischio di cambio collegato alle fluttuazioni del corso dell'euro rispetto a quello del CHF. Sebbene la sussistenza di detto rischio non fosse menzionata in modo espresso nei contratti di mutuo, ne derivava nondimeno indirettamente che simile rischio vi era inerente e gravava sul consumatore.
Segue nell'allegato


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