Rapporto banca-cliente: Onere probatorio a carico dell'Istituto di credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
Pubblicato il 18/06/21 08:32 [Doc.9300]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Monica Mandico.

Nel giudizio di opposizione la banca non può beneficiare del privilegio probatorio posto in suo favore dall'art. 50 T.U.B., applicabile soltanto in sede monitoria, e ciò in virtù del ruolo di attrice in senso sostanziale ricoperto in tale sede dall'istituto per cui ha l'onere di provare puntualmente il credito vantato tramite l'integrale e continuativa produzione in giudizio di tutti gli estratti conto afferenti il rapporto contrattuale. Solo in tal modo si può verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, depurato dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere. La banca non può neppure sottrarsi a tale assolvimento invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre i 10 anni, atteso come non possa confondersi l'onere di conservazione della documentazione contabile, ex artt. 2220 c.c. e 119, co. 4, T.U.B., con quello di prova del proprio credito (cfr. Cass. n. 13258/2017).


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