Ecco le regole del Green Pass
Pubblicato il 21/06/21 08:19 [Doc.9316]
di Redazione IL CASO.it


Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
(21A03739)
(GU n.143 del 17-6-2021)
Capo I
Parte generale


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e r), e
118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, rubricato
«certificazioni verdi COVID-19», che al comma 10 prevede l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante
«Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in
materia previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio
dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma
9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante
la «Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni», che
prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la
disponibilita' e l'accessibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis, recante «Accesso telematico ai
servizi della Pubblica amministrazione», che istituisce un unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di
PagoPA S.p.A.;
Vista la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del
30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale -
Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di
lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del
capofamiglia»;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», e, in particolare, il comma 15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi (TS-CNS);
Visto l'art. 12, rubricato «Fascicolo sanitario elettronico e
sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2013, recante «Modalita' di
consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici
tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita'
digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle
prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2015, n. 178, recante «regolamento in materia di fascicolo
sanitario elettronico»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 257 del 5 novembre 2018, che disciplina il
funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe
nazionale vaccini;
Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29
maggio 2020, relativa alla «Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni», pubblicata sul portale
istituzionale del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante
«Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera
sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 144 dell'8 giugno 2020, che prevede le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;
Visti gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che prevedono
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'utilizzazione
da parte degli stessi della funzionalita' del Sistema tessera
sanitaria, per la produzione del referto elettronico relativo al
tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi
esiti, dei dati di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni
necessarie alla sorveglianza epidemiologica;
Visto l'art. 20, rubricato «Istituzione del servizio nazionale di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria», del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19», che istituisce presso il Ministero della salute un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone
risultate positive al virus SARS-CoV-2 o che hanno ricevuto una
notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», rendendo
disponibili i dati dei casi raccolti anche attraverso il Sistema
tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita';
Visto il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2020, che
delega al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, la disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico
e telematico e prevede il trasferimento alla contabilita' speciale
dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato art. 20
del decreto-legge n. 137 del 2020;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3
novembre 2020, relativo alle «Modalita' attuative delle disposizioni
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre
2020 (c.d. "Decreto Ristori")», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 5 novembre
2020;
Vista l'ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, recante «Servizio di supporto
telefonico sblocco Immuni»;
Visto l'art. 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
concernenti lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le
farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza
di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di
antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del
2020, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne
disciplinano la relativa attuazione;
Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020,
che consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione
di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 38 del 15 febbraio 2021, che dispone l'utilizzazione
del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati
tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini
anti SARS-CoV-2;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 72 del 24 marzo 2021, relativo alla approvazione del
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
Visto l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», che prevede il trasferimento dei
dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall'Anagrafe nazionale
vaccini al Sistema tessera sanitaria;
Vista l'ordinanza 29 marzo 2021, n. 3, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82
del 6 aprile 2021, concernente «Disposizioni per la vaccinazione in
luogo diverso dalla residenza»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 42, rubricato «Implementazione della Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», che disciplina il
sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19,
prevedendo anche lo specifico stanziamento di 3.318.400 euro per
l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;
Considerato che il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, al comma 10, prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, siano individuati:
a) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
b) le specifiche tecniche per l'interoperabilita' della
Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli
altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19;
d) le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale-DGC;
e) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile;
f) l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni;
g) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;
Rilevato che l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
attribuisce esclusivamente alla Piattaforma nazionale-DGC
l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi
COVID-19;
Ritenuto di affidare il controllo delle certificazioni verdi
COVID-19, oltreche' ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai soggetti titolari
delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di
luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per
partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi
e terrestri, nonche' ai loro delegati; ai gestori delle strutture che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto
il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' ai loro
delegati;
Ritenuta la necessita' di procedere alla regolamentazione delle
specifiche tecniche per l'interoperabilita' della Piattaforma
nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati
membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in base
alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone
durante la pandemia di COVID-19;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229;
Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC)» per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77;
b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di
avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
d) «test molecolare»: test molecolare di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena
della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione
isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da
trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido
ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita'
sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all'art. 9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
e) «test antigenico rapido»: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
f) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi di verifica di uno
Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato
membro;
g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento per
memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile
meccanicamente, che consente di verificare l'autenticita', la
validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19;
h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilita' europea,
gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere
verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID,
emessi dagli Stati membri;
i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui e' titolare il
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze;
m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018, e integrata, per le
vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di
cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le
attivita' di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi dei
vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di
supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;
n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo
di posta elettronica fornito dall'assistito e utilizzato
esclusivamente per consentire l'invio di un codice univoco per
l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonche' per la
notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi
COVID-19, gia' rilasciate e in corso di validita';
o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di
posseduto», come una smart card oppure un token crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come un'impronta
digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili
con appositi sensori (sistemi biometrici);
p) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;
q) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che
soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE
2014/910;
r) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico
avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo
elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per
sigilli elettronici;
s) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620;
t) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, che svolgono attivita' di vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
u) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria;
v) «assistito SASN»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria nell'ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti e aeronaviganti;
w) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, convenzionati con il SSN;
x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata
autorizzata o accreditata con il SSN;
y) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle
certificazioni verdi COVID-19;
z) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco
attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni verdi
COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;
aa) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni
di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:
a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma
nazionale-DGC;
b) le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della
Piattaforma nazionale-DGC;
c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse
dalla Piattaforma nazionale-DGC;
d) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di
verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse;
e) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite
negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway
europeo;
g) le modalita' di aggiornamento e revoca delle certificazioni
verdi COVID-19;
h) i soggetti deputati e le modalita' per il controllo delle
certificazioni;
i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini
dell'emissione e della verifica delle certificazioni;
j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali
trattati.
2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi COVID-19,
rilasciate in conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle
rilasciate in ambito nazionale, conformemente alla normativa
dell'Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una
vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in
ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Art. 3

Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla
PN-DGC

1. Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma
nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni a tutte e
tre le tipologie di certificazioni:
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) malattia o agente bersaglio;
d) soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19:
Ministero della salute;
e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19;
2. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione
riporta altresi' le seguenti indicazioni:
a) tipo di vaccino somministrato;
b) denominazione del vaccino;
c) produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del vaccino;
d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste
per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;
e) data dell'ultima somministrazione effettuata;
f) Stato in cui e' stata effettuata la vaccinazione.
3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta
altresi' le seguenti indicazioni:
a) data del primo test molecolare positivo;
b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
c) data inizio validita' della certificazione verde COVID-19;
d) data fine validita' della certificazione verde COVID-19.
4. La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo riporta altresi' le seguenti
indicazioni:
a) tipo del test;
b) nome del test (facoltativo per test molecolare);
c) produttore del test (facoltativo per test molecolare);
d) data e ora del prelievo del campione per il test;
e) risultato del test;
f) centro o struttura in cui e' stato eseguito il test;
g) Stato in cui e' stato effettuato il test.
5. I dati trattati dai sistemi informativi, per la corretta
gestione e generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla
Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Capo II
Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

Art. 4

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC

1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e
servizi descritti negli allegati B, E ed F, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, relativi a:
a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la
generazione e la revoca della validita' delle certificazioni verdi
COVID-19, attraverso le funzionalita' del Sistema TS;
b) generazione e cessazione della validita' delle certificazioni
verdi COVID-19;
c) messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai
soggetti intestatari delle stesse;
d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
e) interoperabilita' con i sistemi informativi degli altri Stati
membri dell'Unione europea ai fini della verifica delle
certificazioni verdi COVID-19 emesse;
f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la
corretta generazione delle certificazioni verdi COVID-19, ai fini
dell'interoperabilita' semantica con i sistemi informativi degli
altri Stati membri dell'Unione europea, di cui alla lettera e);
g) messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati
dalla Piattaforma nazionale-DGC per il monitoraggio del
raggiungimento delle finalita' normativamente previste per il
servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione delle
informazioni rilevanti a fini di trasparenza.
Art. 5

Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per
la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta
vaccinazione

1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della
piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio
2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,
n. 29, inviano al Ministero della salute i dati previsti per
l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite nell'allegato
A, assicurando la completezza e la correttezza delle informazioni
trasmesse.
2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati
strettamente necessari per la corretta generazione e gestione delle
certificazioni verdi COVID-19, elencati nell'allegato A, per ogni
singola somministrazione di vaccino effettuata nel territorio
nazionale.
3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate
prima della data di efficacia del presente decreto sono acquisiti
nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanita', di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27
febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50, a cui l'AVN gia'
trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi dell'art. 3 del
menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.
4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati
di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o
della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della
data di efficacia del presente decreto, secondo le modalita' di cui
all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
5. Il Sistema TS:
a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal
Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini
anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli
eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera' a rettificare
nell'AVN;
b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la
Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione
di cui all'allegato A, per la generazione della certificazione verde
digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile
sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle
vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro
familiari conviventi nonche' dai soggetti iscritti al Servizio
sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione
verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle
attivita' individuati dalle disposizioni vigenti;
d) mette a disposizione la possibilita' di validare le richieste
di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione
verde COVID-19, secondo modalita' stabilite con circolare congiunta
del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
Art. 6

Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie
per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta
guarigione

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,
con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui
all'allegato A, al momento dell'emissione degli stessi.
2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al comma
1 dai seguenti soggetti:
a) le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari
regionali;
b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
c) i medici USMAF e i medici SASN.
Art. 7

Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per
la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,
con i dati relativi agli esiti negativi dei test molecolari e
antigenici, di cui all'allegato A, al momento della disponibilita'
dell'esito nel Sistema TS stesso.
2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al comma
1, per le tipologie di test riconosciute come valide dall'Health
Security Committee dell'UE per l'emissione dei Certificati digitali
europei COVID (gia' Digital Green Certificate), dai seguenti
soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali:
a) le strutture sanitarie pubbliche dei Servizi sanitari
regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e
antigenici rapidi;
b) le strutture sanitarie private accreditate dei Servizi
sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test
molecolari e antigenici rapidi;
c) le strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali
vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le quali
vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
e) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati
i test antigenici rapidi;
g) gli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test
nell'ambito delle relative funzioni.
3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al comma
2 le funzionalita', descritte nell'allegato C, per l'invio tempestivo
delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test, per
l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonche' per la
ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei test effettuati dalla
medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico.
4. Il Ministero della salute comunica al Sistema TS l'elenco
aggiornato delle tipologie di test riconosciute come valide
dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalita' di cui al
presente decreto.
Art. 8

Servizi per la generazione e la revoca
delle certificazioni verdi COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC genera le certificazioni verdi
COVID-19 secondo le regole e le modalita' descritte nell'allegato B.
2. Ai fini dell'interoperabilita' nazionale ed europea,
l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle certificazioni
verdi COVID-19 e' garantita mediante sigilli elettronici qualificati,
ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.
3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in
corrispondenza dei seguenti eventi:
a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
b) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al
virus SARS-CoV-2 con esito negativo;
c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura
sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di
medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico
USMAF o SASN.
4. Gli effetti della validita' di ogni certificazione cessano
decorso il periodo di validita' della stessa, definito nell'allegato
B.
5. Nell'eventualita' in cui una struttura sanitaria afferente ai
Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un
pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla
Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positivita'
al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2, la
Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni
verdi COVID-19 eventualmente gia' rilasciate alla persona e ancora in
corso di validita', inserendo gli identificativi univoci di dette
certificazioni nella lista delle certificazioni revocate e
comunicandoli al Gateway europeo. Della revoca di cui al primo
periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica all'interessato,
anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.
Art. 9

Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi
COVID-19 e del codice a barre interoperabile

1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un
codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita' e validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 13, e' prevista
l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato
con le caratteristiche e le modalita' descritte nell'allegato D.
Art. 10

Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al
fascicolo sanitario elettronico

1. L'INI, attraverso l'interoperabilita' con la Piattaforma
nazionale-DGC, secondo le modalita' descritte nell'allegato E,
garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei
metadati delle certificazioni verdi COVID-19.
2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei
metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi
dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione verde
COVID-19 da gestire.
Art. 11

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi
COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'art. 8,
sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso i
seguenti strumenti digitali, con le modalita' definite nell'allegato
E:
a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia
attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori;
b) Fascicolo sanitario elettronico;
c) App Immuni;
d) App IO;
e) Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende
sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalita' del Sistema
tessera sanitaria.
2. Le modalita' di accesso descritte nell'allegato E prevedono
l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di
accessi non autorizzati ai dati personali.
3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono
all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le
certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalita'
descritte nell'allegato E.
4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore
di eta', nel momento in cui la certificazione verde COVID-19 relativa
al minore e' generata e visibile e scaricabile con le specifiche
modalita' definite nell'allegato E, riceve ai dati di contatto
indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.
Art. 12

Servizio di supporto all'utenza

1. E' messo a disposizione il portale della Piattaforma
nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per fornire
informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validita' e
verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli
operatori coinvolti.
2. Sono altresi' messi a disposizione dell'utenza:
a) il numero di pubblica utilita' (1500) del Ministero della
salute, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali sulle
certificazioni verdi COVID-19 e sulla loro acquisizione tramite gli
strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) ed e);
b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita
assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi
COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e c);
c) l'assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.a. per le
segnalazioni pervenute tramite l'app IO, per l'acquisizione delle
certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art.
11, comma 1, lettera d).
Art. 13

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 14

Interoperabilita' nazionale ed europea

1. Ai fini della interoperabilita' nazionale ed europea delle
certificazioni verdi COVID-19, emesse dalla Piattaforma
nazionale-DGC, la stessa dispone di un'infrastruttura a chiave
pubblica per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato sulle
certificazioni.
2. Le chiavi pubbliche dell'infrastruttura sono esposte, secondo le
modalita' descritte nell'allegato B, a livello nazionale e sul
Gateway europeo, secondo le linee guida approvate dall'eHealth
Network, al fine di abilitare gli altri Stati membri alla verifica
delle certificazioni generate dalla Piattaforma nazionale-DGC.
3. Al fine di garantire l'integrita' e l'autenticita' dei dati
delle certificazioni verdi COVID-19 e' istituita dal Ministero della
salute l'Infrastruttura a chiave pubblica Sigillo dei documenti
(Document Seal - DS), la cui realizzazione, manutenzione e conduzione
operativa e' a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L'Infrastruttura e' autorizzata dall'Autorita' nazionale di
certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA) del
Ministero dell'interno istituita ai sensi del regolamento CE n.
2252/2004. del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativo alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Capo III
Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

Art. 15

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella
Piattaforma nazionale-DGC

1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati
della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa' Sogei
S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per
la medesima infrastruttura.
2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei
S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la
gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e
delle finanze e la societa' Sogei S.p.a. quali responsabili del
trattamento dei dati di cui al comma 1.
4. Il Ministero della salute designa la societa' PagoPA S.p.a.
quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'App
IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni
verdi COVID-19.
Art. 16

Periodo di conservazione,
diritti dell'interessato e informativa

1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti
dagli intestatari sono conservati fino al termine di validita' delle
certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione,
provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla scadenza della
stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per
altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative,
che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio.
2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli articoli
15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalita'
indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai
sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e
attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 11 del presente
decreto.
3. In ragione della necessita' di assicurare l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto,
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.
16 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il servizio di cui
all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia
di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validita' della
certificazione rilasciata all'interessato.
Art. 17

Valutazione di impatto e misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati e' esercitato secondo le modalita' e con
le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione
dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi
COVID-19, descritte nell'allegato F.
Capo IV
Aggiornamenti delle specifiche tecniche

Art. 18

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche
delle funzioni e dei servizi

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle
funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano
sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono
pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della
salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le
specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono
aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.
Capo V
Disposizioni finali

Art. 19

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Tutte le attivita' relative agli sviluppi tecnologici del
Sistema TS e della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute
nell'ambito della convenzione fra il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23
dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre 2021, e dei relativi
accordi convenzionali attuativi.
3. Il servizio di supporto tecnico e informativo all'utenza e'
compreso nell'ambito delle risorse finanziarie gia' stanziate per il
call center del Ministero della salute (1500) e per il call center di
Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
Roma, 17 giugno 2021


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