Le regole per chi viaggia - Passenger Locator Form
Pubblicato il 21/06/21 08:24 [Doc.9317]
di Redazione IL CASO.it



MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03771)
(GU n.145 del 19-6-2021)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35»;
Visto, altresi', l'art. 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che: «Fatto salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio
2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto, altresi', l'art. 14 del citato decreto-legge 18 maggio 2021,
n. 65, in materia di rilascio e validita' delle certificazioni verdi
COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 128, con la
quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021,
come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6
maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e
dallo Sri Lanka;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Vista la situazione epidemiologica specifica che caratterizza il
territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in
considerazione dei primi dati sulla circolazione della variante
B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti
dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e
per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa
ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o
territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di
presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia
deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n.
2021/954, da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del
completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici
giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARS-CoV-2.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una
vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European
Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con
contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, ovvero
dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute come
equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e
c).
3. Le certificazioni verdi di cui al comma 1 devono riportare i
dati indicati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di
cui al comma 2 devono essere redatte almeno in lingua italiana,
inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato
digitale che cartaceo.
4. La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo e'
effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in
premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),
f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021.
Art. 2

1. La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in
caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di
durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a
distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o
abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in
caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in
localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a
60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche'
lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Art. 3

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2,
l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito, altresi', ai
soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti
d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione
verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorita' sanitarie
locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della presente
ordinanza.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in
premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),
f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021.
Art. 4

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come
integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6
maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India,
dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio
2021.
Art. 5

1. Le previsioni di cui all'art. 1 non si applicano ai soggetti
provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi
britanniche nell'isola di Cipro).
2. A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei
quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di
Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), e'
fatto altresi' obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art.
2, comma 1, della citata ordinanza del Ministro della salute 14
maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque
giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei
termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'art. 51 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa
comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al
termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in
premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),
f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021.
Art. 6

1. I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un
accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza,
nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, non sono tenuti
ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario.
2. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di
eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test
molecolare o antigenico.
Art. 7

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente
ordinanza, continuano a trovare applicazione le misure di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in
premessa.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino
al 30 luglio 2021.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.
1993


© Riproduzione Riservata