Modalità escussione pegno irregolare titoli in garanzia e non necessità ammissione al passivo
Pubblicato il 21/06/21 16:35 [Doc.9320]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Sondrio, 4 giugno 2021, n. 197 - Est. Barbara Licitra

Contratto di garanzia finanziaria - Pegno irregolare - Creditore pignoratizio ente creditizio - Debitore non persona fisica - Inadempimento o fallimento del debitore - Presupposti e modalità escussione - Insinuazione al passivo - Non necessaria

In presenza di contratto di garanzia finanziaria costituita da pegno irregolare assistito da prova certa della costituzione e della data, il creditore ente creditizio, in caso di inadempimento dell'obbligazione principale o di fallimento del debitore che non sia persona fisica, osservando le formalità previste nel contratto di garanzia può liberamente procedere alla vendita dei titoli oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita e ritrasferendo solo l'eccedenza rispetto all'ammontare dei crediti garantiti, senza essere tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare in deroga a quanto previsto dall'art. 53 l. fall. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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