Responsabilità per caduta in buca posta sul marciapiede
Pubblicato il 22/06/21 10:40 [Doc.9323]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, 22 giugno 2021, n. 10833 - Est. Mariaelena Francone

Responsabilità civile - Danni da cose in custodia - Caduta in buca su marciapiede - Presupposti

Nel caso di cadute o scivolate su un pavimento (nella specie marciapiede), o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, sicché quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno disciplinato dall'art. 2051 c.c. e in questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendo i presupposti della c.d. insidia - dall'art. 2043 c.c.


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