
La chiusura del fallimento ex art. 118 l. fall. può essere disposta, in pendenza di giudizi attivi del curatore, non solo quando c'è stata ripartizione finale dellâattivo, ma anche quando in prospettiva detta ripartizione possa compiersi.
Pubblicato il 05/03/16 15:21 [Doc.935]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Forlì â 3 febbraio 2016 - Pres. rel. dr. Pazzi
Fallimento â Assenza di ripartizione dellâattivo - Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi attivi â Probabilità di riparto futuro allâesito dei predetti giudizi - AmmissibilitÃ
Fallimento â Assenza di ripartizione dellâattivo - Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi attivi - Art. 118 l. fall., primo comma, n.3 (âquando è compiuta la ripartizione finale dellâattivoâ) â Interpretazione restrittiva letterale â Esclusione â Probabilità di futuro riparto allâesito dei giudizi pendenti â Equiparazione alla fattispecie del fallimento che ha proceduto alla ripartizione dellâattivo - AmmissibilitÃ
Può procedersi fin da subito alla chiusura del fallimento, ai sensi del novellato art. 118 l. fall., secondo comma, terzo periodo, in pendenza di giudizi per il recupero dei crediti della massa, malgrado non vi sia stata la possibilità di procedere ad alcuna ripartizione dellâattivo, ciò nonostante il disposto della novella del citato articolo si riferisca espressamente al âcaso di cui al n.3â dellâart. 118, primo comma, l. fall. (prevedente appunto la chiusura del fallimento âquando è compiuta la ripartizione finale dellâattivoâ).
La ratio della norma verrebbe infatti svilita da unâinterpretazione strettamente letterale che imponga la continuazione della procedura in caso di mancanza attuale di attivo, con unâevidente ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai fallimenti che siano invece in grado di ripartire anche solo pochi spiccioli ai propri creditori.
Per non mortificare la finalità concreta perseguita dal legislatore - la cui portata sulle procedure concorsuali pendenti sarebbe significativamente ridotta da unâinterpretazione strettamente letterale - il rinvio al disposto dellâart. 118 l. fall., primo comma, n.3, deve essere intesa come riferito alla natura, attuale o potenziale, della procedura piuttosto che al mero dato contabile dellâavvenuta esecuzione di un riparto di qualsiasi consistenza a seguito degli accantonamenti effettuati. Invero, il fallimento privo di attuali disponibilità liquide da ripartire, ma con cause in corso, vantando future possibilità di ripartizioni, non può essere considerato ad oggi una procedura la cui prosecuzione non consentirà di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nel senso espressamente previsto dal n.4 del primo comma della medesima norma (c.d. fallimento a zero).
Lâinterpretazione del rinvio allâart. 118 l. fall., primo comma, n.3, deve dunque essere effettuata rispetto alle prospettive finali della procedura e non a quelle al momento della chiusura accelerata, nel senso che potranno essere chiusi con anticipo non solo i fallimenti che abbiano compiuto una qualche forma di ripartizione finale dellâattivo, ma anche quelli che in prospettiva futura potranno compierla, in ragione della natura e delle probabilità di successo dei giudizi pendenti già attivati dalla Curatela.
(Fattispecie di procedura fallimentare chiusa anticipatamente ex art. 118 l. fall. in pendenza di unâazione di recupero di un credito promossa dalla Curatela, ma in totale carenza di altre attività e dunque senza aver proceduto ad alcun riparto di attivo).
Non constano precedenti giurisprudenziali editi.
Nello stesso senso del provvedimento in rassegna - per cui si rende opportuna una interpretazione non strettamente letterale della norma - in dottrina Eros Ceccherini, âLa chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudiziâ, IlFallimentarista, 17.2.2016, ha osservato che : âla condizione per poter chiudere la procedura fallimentare, in pendenza di giudizi, è quella prevista al punto 3 dellâart. 118 l. fall., ossia che âsia stata compiuta la ripartizione dellâattivoâ. La norma prevede, dunque, quale unica condizione, che il curatore abbia compiuto la ripartizione finale dellâattivo, escludendo per conseguenza le procedure fallimentari, con giudizi pendenti, prive di liquidità da assegnare ai creditori. Una simile circostanza appare discriminante per tutte quelle procedure che non hanno attivo da distribuire, ma che, avendo di giudizi pendenti, ne ricaveranno, molto probabilmente, allâesito degli stessiâ.
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