La presenza di precedenti segnalazioni in sofferenza rende inammissibile il reclamo del creditore avverso l'omologazione del piano del consumatore
Pubblicato il 29/06/21 00:00 [Doc.9353]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Giovanni Campobasso.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 12-bis della legge n. 3/2012, come integrata e modificata dalla legge n. 176/2020, è inammissibile il reclamo avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore proposto dall'istituto finanziatore che abbia erogato ulteriore credito a chi era già segnalato in sofferenza, con conseguente violazione dell'art. 124-bis del d.lgs. n. 385/1993.


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