Concordato con riserva: l'apertura di una procedura di insolvenza secondaria in altro Stato è atto di straordinaria amministrazione?
Pubblicato il 30/06/21 00:00 [Doc.9363]
di Redazione IL CASO.it


La pendenza del c.d. preconcordato di cui all'art. 161, comma 6, l.f. integra il presupposto della apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'art. 2, paragrafo 7 del reg. UE 848/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/5/15.

L'apertura di una procedura di insolvenza secondaria, la quale comporta l'assoggettamento di parte del patrimonio dell'impresa alla procedura incardinata presso lo stato competente, è qualificabile come atto di straordinaria amministrazione che deve essere autorizzato dal giudice della procedura principale ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.f.


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