Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale
Pubblicato il 03/07/21 00:00 [Doc.9376]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11870 del 06/05/2021

Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione - Conseguenze - Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale - Limiti.

La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il proprietario di un vano terraneo dell'edificio condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell'accesso al proprio locale, modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale, per consentirne l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.


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