Trattamento di erario ed enti previdenziali estranei all'accordo di ristrutturazione dei debiti
Pubblicato il 07/07/21 00:00 [Doc.9385]
di Redazione IL CASO.it


Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l.f., erario ed enti previdenziali per i quali non sia stato attivato il procedimento di cui all'art. 182 ter l.f. sono da considerarsi alla stregua degli alti creditori estranei all'accordo, con la conseguenza che i debiti scaduti vantati da detti creditori devo essere pagati integralmente nei centoventi giorni dall'omologazione.


© Riproduzione Riservata