Competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali
Pubblicato il 08/03/16 07:55 [Doc.941]
di
Corte Cost., sentenza 3 marzo 2016 n. 44 (Pres. Criscuolo, est. Coraggio)
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA SEDE DEL CONCESSIONARIO PRIVATO CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO, ANCHE NEL CASO IN CUI L'ENTE LOCALE IMPOSITORE SI TROVI IN UNA DIVERSA CIRCOSCRIZIONE (dlg 546 del 1992)
Va dichiarata lâillegittimità costituzionale dellâart. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellâart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dellâart. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede lâente locale concedente; va pure dichiarata, in applicazione dellâart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), lâillegittimità costituzionale dellâart. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dallâart. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nellâalbo di cui allâart. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellâimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellâIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede lâente locale impositore.
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