L'art. 111-bis l.f. riserva ai creditori garantiti da pegno o ipoteca anche i frutti prodotti dal bene su cui grava la garanzia?
Pubblicato il 15/07/21 09:10 [Doc.9419]
di Redazione IL CASO.it


La preferenza rispetto ai crediti prededucibili di cui all'art. 111 l.f. accordata dall'art. 111 bis, comma 2, l.f. ai creditori ai muniti di pegno o ipoteca riguarda quanto "quanto ricavato dalla liquidazione dei beni" costituenti oggetto della garanzia dai quali devono ritenersi esclusi i frutti da detti beni prodotti.

[Si ritiene opportuno segnalare due aspetti che assumono rilievo nel valutare la soluzione proposta dalla decisione. Il primo riguarda l'interpretazione della locuzione "quanto ricavato dalla liquidazione dei beni". La sentenza assume, infatti, che i "frutti" sono cosa diversa dal "bene" che li produce ma non indaga se il significato di attività di "liquidazione dei beni" debba essere circoscritto alla pura e semplice vendita del bene o si estenda invece alla produzione dei frutti successiva al vincolo concorsuale. Il secondo aspetto che ci sembra opportuno evidenziare attiene alla circostanza che, nel caso di specie, l'oggetto del contendere non sono i canoni di locazione di un immobile oggetto di garanzia reale ma i canoni dovuti per l'affitto dell'azienda.]


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