Legge 55/2015: divorzio e separazione pendenti, possono essere riuniti
Pubblicato il 08/03/16 07:55 [Doc.942]
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Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 26 febbraio 2016 (est. G. Buffone)

Procedimento di separazione – Sentenza parziale di separazione – Prosecuzione del processo per le pronunce accessorie – Procedimento di divorzio instaurato nelle more – Assegnazione del fascicolo al medesimo giudice della separazione – Riunione dei due procedimenti – Opportunità - Sussiste

La contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, e, dunque, anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione. E, peraltro, dove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274 comma I c.p.c., trattando di cause connesse realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile.


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