Trascrizione di domanda giudiziale e inapplicabilità del principio della scissione soggettiva nel procedimento notificatorio.
Pubblicato il 13/07/21 00:00 [Doc.9423]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura di Bruno Rosario Briante.

La previsione dell'art. 2658, co. 2, c.c. - che pone, a carico della parte che domanda la trascrizione della domanda giudiziale, l'onere di presentare al conservatore l'atto munito della relazione di notifica - non può essere superata in via interpretativa facendo riferimento al principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio elaborato dalla Corte costituzionale, in quanto detto principio non ha portata generale, ma concerne unicamente la «funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante» (C. cost., sent. 28/2004), laddove nel caso di specie si verte in materia extraprocessuale, e in un ambito in cui, in considerazione dei rilevanti effetti sul piano della circolazione dei beni colpiti dall'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, l'interpretazione delle norme deve essere orientata dal principio di certezza dei traffici giuridici, principio che, nel caso di specie, conforta l'interpretazione letterale dell'art. 2658, co. 2, c.c., secondo la quale, per la trascrizione, occorre la prova del perfezionamento della notifica anche per il destinatario.


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