Affissione del crocifisso nelle aule degli istituti di istruzione superiore: secondo il Procuratore generale dovrebbe essere facoltativa
Pubblicato il 12/07/21 12:26 [Doc.9426]
di Redazione IL CASO.it


Requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi avanti le Sezioni Unite Civili dellla Corte di cassazione all'udienza pubblica del 6 luglio 2021 - RG 11794/2015

Affissione del crocifisso nelle aule degli istituti di istruzione superiore - Previsione con regolamento della sua collocazione obbligatoria - Contrasto con il principio di laicità dello Stato - Illegittimità - Disapplicazione- Ammissibilità di una sua collocazione facoltativa

Nella requisitoria la Procura generale esamina la normativa regolamentare, approvata nel 1924 e tuttora vigente, sulla base della quale le istituzioni scolastiche medie superiori sono tenute a collocare, nelle aule di insegnamento, il simbolo religioso del Crocifisso. Attraverso l'esame e la comparazione tra quella normativa e l'affermazione, nella giurisprudenza costituzionale, del principio supremo di laicità dello Stato, che configura l'autonomia tra l'ordine istituzionale pubblico e quello della religione, si perviene a negare legittimità alla disposizione in quanto prescrittiva di un obbligo, con conseguente necessità di disapplicazione della norma secondaria. Tuttavia, la negazione dell'obbligo non equivale a istituire una prescrizione all'inverso, cioè un divieto di apposizione. In questo spazio, assumono rilievo le determinazioni assunte dalla comunità di insegnamento, attraverso le diverse istanze previste dalla legislazione sull'autonomia scolastica. Infine, esaminando un profilo posto alle Sezioni Unite, si esclude, anche alla luce di indirizzi della giurisprudenza sovranazionale, che la collocazione del simbolo possa costituire, per la componente docente, una forma di discriminazione diretta o indiretta sul posto di lavoro, secondo la normativa eurounitaria ed interna.


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