Prescrizione, competenza territoriale e responsabilità del professionista esterno incaricato per la gestione contabile e fiscale e degli organi sociali per omesso controllo
Pubblicato il 08/03/16 16:06 [Doc.943]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Tribunale Roma, sentenza, 15 febbraio 2016, n. 2986 - Est. Maria Livia Fanelli.
Prescrizione e decadenza â Società e Consorzi - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci promossa dal terzo â Decorrenza del termine â Percepibilità del danno.
Lâazione promossa a norma dellâart. art 2395 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci impone di collocare il dies a quo della prescrizione quinquennale nel giorno in cui il danno derivato dallâerrore commesso è stato percepibile allâesterno secondo la ordinaria diligenza (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Contratto â Clausola di deroga alla competenza territoriale â Vessatorietà â Approvazione specifica â Necessità .
La clausola derogativa della competenza per territorio inserita nelle condizioni generali di contratto ha natura vessatoria, comportando essa unâalterazione del sinallagma, sicché si rende necessaria la sua approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dellâaccordo (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Contratto â Designazione convenzionale foro territoriale â Esclusività â Manifestazione espressa â Necessità .
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro «per qualsiasi controversia», non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Commercialista â Errore - Responsabilità civile â Amministratori e sindaci della società cliente â Responsabilità concorrente per omesso controllo â Sussistenza.
Lâaffidamento ad un professionista esterno (commercialista) da parte degli organi di una società per lâattività di assistenza contabile e fiscale, a prescindersi dalla ripartizioni delle funzioni svolte nella predisposizione e redazione del bilancio da parte degli uffici interni e del professionista incaricato, non esonera gli amministratori dal dovere legale di cura della gestione contabile e di redazione del bilancio di esercizio ovvero di valutare la correttezza dello stesso laddove predisposto ed illustrato dal consulente incaricato, poiché anche in caso di delega ex art 2381 c.c. il C.d.a. ha comunque lâobbligo di valutare lâadeguatezza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile della società , tra cui rientra anche la periodica e continua verifica dei prospetti di liquidazione, dei pagamenti in conformità etc. Invero non può ritenersi che incaricando un consulente esterno gli amministratori si possano privare degli obblighi periodici di verificare che il bilancio sia predisposto in maniera conferme alle disposizioni legali, non solo formalmente ma anche sostanzialmente (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
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