Anche i cittadini inattivi hanno diritto di accedere al sistema di assistenza pubblica
Pubblicato il 20/07/21 00:00 [Doc.9452]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 136/21
Lussemburgo, 15 luglio 2021
Sentenza nella causa C-535/19
A (Assistenza sanitaria pubblica)

La Corte conferma il diritto dei cittadini dell'Unione, economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante

Il diritto dell'Unione non impone tuttavia l'obbligo di iscrizione gratuita a detto sistema

A, cittadino italiano coniugato con una cittadina lettone, ha lasciato l'Italia e si è stabilito in Lettonia per raggiungere la moglie e i loro due figli minorenni. Poco dopo il suo arrivo in Lettonia, il 22 gennaio 2016, egli ha chiesto al Latvijas Nacion?lais Vesel?bas dienests (Servizio sanitario nazionale, Lettonia) di iscriverlo al sistema pubblico di assicurazione malattia obbligatoria lettone. La sua domanda è stata respinta con decisione del 17 febbraio 2016, confermata dal Ministero della Salute, con la motivazione che A non rientrava in alcuna delle categorie di beneficiari delle cure mediche finanziate dallo Stato dal momento che egli non era né lavoratore dipendente né lavoratore autonomo in Lettonia.
Segue nell'allegato


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