Esecuzioni immobiliari, approvazione del riparto con trattazione scritta e Corte Cost. 128/2021 - Linee guida del Tribunale di Mantova
Pubblicato il 19/07/21 17:21 [Doc.9456]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Mantova
Sezione Seconda
I Giudici dell'Esecuzione,
- visto l'art. 484 c.p.c. e ritenuta la necessità di impartire direttive uniformi in materia di vendite immobiliari:
- osservato che l'art. 6 del decreto-legge 1-4-2021 n. 44 convertito con legge 28-5-2021 n. 76 ha prorogato le misure contenute nell'art. 23 del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 sino al 31-7-2021, dispongono che l'approvazione del riparto prevista dall'art. 596 c.p.c. possa essere tenuta secondo le modalità della c.d. trattazione scritta di cui agli arti. 1 co. 3 del decreto-legge n. 125/2020, 221 del decreto-legge n. 34/2020 e 23 del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020, meglio specificate nella circolare interna del 5-1-2021, purché l'udienza venga fissata entro il termine del 30-9-2021 con decreto emesso entro la data del 31-7-2021, salva diversa previsione normativa;
- per le procedure interessate dall'applicazione dell'art. 54 del d.l. 18/2020, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/21, invitano i delegati e gli esperti stimatori a proseguire nelle operazioni esecutive in conformità di quanto in precedenza stabilito dal G.E.;
- richiedono ai professionisti delegati di segnalare la mancata corresponsione da parte del creditore procedente di acconti o di quanto necessario per sostenere le spese di procedura (comprese quelle di pubblicazione delle vendite) onde consentire al G.E. di valutare se ricorrano gli estremi per la declaratoria di improseguibilità del giudizio esecutivo.
Mandano alla Cancelleria per le comunicazioni ai professionisti delegati, agli esperti stimatori e agli Ordini Professionali interessati.
Mantova, 6 luglio 2021.
Dott. Andrea Gibelli
Dott. Mauro Bernardi
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