Innovazione gravosa o voluttuaria sulle superfici esterne dell'edificio condominiale
Pubblicato il 24/07/21 00:00 [Doc.9477]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021.

Realizzazione del cd. "cappotto termico" - Natura - Innovazione gravosa o voluttuaria - Esclusione - Opere destinate a servire i condomini in misura diversa - Esclusione - Opere destinate al vantaggio comune e godute dall'intera collettività condominiale - Configurabilità - Conseguenze

In tema di condominio, la realizzazione di un "cappotto termico" sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'art. 1121 c.c., né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei; ne consegue che, ove la sua realizzazione sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c. per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.


© Riproduzione Riservata