Ammissibilità delle insinuazioni tardive nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3-2012
Pubblicato il 30/07/21 00:00 [Doc.9482]
di Redazione IL CASO.it


La disciplina della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter ss. L. 3/2012, in quanto avente carattere spiccatamente liquidatorio, è modellata su quella del fallimento, che trova pertanto applicazione in via analogica per quanto non espressamente disposto dalla L. 3/2012.

Non può ritenersi che il silenzio del legislatore sia significativo della volontà di escludere l'ammissibilità stessa delle domande tardive, che costituirebbe un unicum nel panorama del diritto concorsuale e che - in conseguenza dell'effetto esdebitatorio cui tende la procedura predetta - appare implicare un effetto di perenzione del credito poco compatibile con il vigente ordinamento, risolvendosi in un trattamento eccessivamente rigoroso rispetto alle altre procedure concorsuali e senza una apprezzabile giustificazione sul piano logico-giuridico.

La domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 è ammissibile come tardiva se presentata entro l'anno dall'apertura della procedura e, oltre questo termine, solo a condizione che il creditore dimostri la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, ex art. 101 L.Fall.


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